Impianti sportivi senza creazione di volumetria: non serve il permesso edilizio
Come procedere in casi di creazione di impianti sportivi senza creazione di volumetria in zona agricola? A questo quesito sulla disciplina che regola i permessi edilizi, come in precedenti articoli, risponde il Prof. Paolo Tanda, autore del volume “I reati urbanistico-edilizi”, edito da CEDAM Wolters Kluwer.
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere che, relativamente agli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creare volumetrie, la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura la violazione dell’art. 44, lett. b, T.U. Edilizia, atteso che la disposizione di cui all’art. 4 l. n. 493/1993 – ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice segnalazione certificata di inizio attività – trova applicazione su aree già destinate ad attività sportive: cfr. ex multis Cass., sez. III, 4 marzo 2005, n. 8414 (ud. 14 gennaio 2005), Forleo, in C.E.D. Cass., n. 230975.
Impianti sportivi senza volumetria: realizzazione di una piscina
Per quanto riguarda la realizzazione di una piscina non eseguita mediante la mera destinazione di un’area all’attività sportiva del nuoto, ma mediante la realizzazione di lavori di scavo, rivestimento ed installazione di impianti tecnologici, è stata esclusa la possibilità di ricorrere alla categoria degli interventi di «destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetrie», per i quali è prevista la facoltà di esecuzione previa mera segnalazione certificata di inizio dell’attività.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità – cfr. ex multis Cass., sez. III, 20 marzo 2009, n. 12478 (ud. 5 febbraio 2009) – è costante nell’affermare che costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo durevole l’area impegnata dai lavori stessi, come nel caso di edificazione di una piscina.
La realizzazione di un campo da basket senza creazione di volumetria accessoria
E’ stato precisato che non costituisce reato la realizzazione di un impianto sportivo (nella specie, un campo da basket) senza creazione di volumetria accessoria (quale locali per spogliatoi, servizi igienici ed altro), in quanto tale tipo di costruzione è soggetto al semplice obbligo di denuncia di inizio attività e non al regime di rilascio di permesso edilizio, ferma restando la realizzazione dell’illecito di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, qualora l’intervento sia stato effettuato, senza la prescritta autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesistico.
In particolare, ha affermato Cass., sez. III, 11 marzo 2005, n. 8414 (ud. 14 gennaio 2005), in C.E.D. Cass., n. 230975, che la costruzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetto a semplice obbligo di denuncia solo quando essa non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati ed approvati, costituendo, invece, reato la costruzione di un impianto sportivo in zona agricola.

