Immobili sottoposti a tutela e abbattimento delle barriere architettoniche: le procedure
Abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di immobili di notevole interesse pubblico e soggetti al vincolo: le procedure necessarie.
La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, contiene le disposizioni “per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Buona parte delle norme sono state poi trasfuse, con poche modifiche, nel “Testo Unico Edilizia” (D.P.R. n. 380/2001, articoli da 77 a 81).
Con specifico riferimento agli edifici condominiali, occorre coordinare tale disciplina speciale con quella generale prevista dal codice civile, in particolare con le norme riguardanti l’uso delle parti comuni (art. 1120 c.c.) e quelle in tema di innovazioni (art. 1120 e 1121 c.c.).
Abbattimento barriere architettoniche: le tempistiche
Per gli interventi diretti all’abbattimento delle barriere architettoniche da realizzare all’interno di immobili di notevole interesse pubblico e soggetti al vincolo di cui all’art. 1 della Legge n.1497/1939, le regioni, o le autorità competenti al rilascio della relativa autorizzazione, devono provvedervi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
La mancata pronuncia entro tale termine equivale ad assenso (silenzio assenso).
In caso di diniego, gli interessati possono, entro 30 giorni, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. In tal caso, il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
In questo senso, il Consiglio di Stato, sentenza n. 355/2020, ha stabilito che: “L’amministrazione comunale deve rilasciare gli appositi titoli edilizi necessari per la realizzazione di interventi volti al superamento delle barriere architettoniche (es. installazione di ascensore) anche laddove gli immobili siano oggetto di specifica tutela culturale. Ai sensi della legge n. 13/1989, il rigetto dell’istanza presentata dovrà essere, se del caso, puntualmente e analiticamente motivato in ordine al serio pregiudizio che potrà subire l’immobile vincolato”.
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