Immobili abusivi: chi sono i destinatari dell’ordine di demolizione?

E’ valida l’acquisizione di un immobile al patrimonio comunale se il comproprietario non ha mai ricevuto l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio? La questione è stata trattata da una recente sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato del 22 marzo scorso. (sent. n. 2898/2023), che affronta la natura della sanzione dell’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e ne trae le debite conseguenze in ordine alla individuazione dei destinatari necessari dell’ordine demolitorio.
Il caso
Oggetto dell’ordinanza demolitoria, nel caso esaminato dalla VI sezione del Consiglio di Stato, era un capannone con struttura in ferro, ancorato su platea cementizia, con travi in ferro di tipo HE.
Solo uno di questi riceveva dal Comune l’ordine di demolizione, di fronte al quale presentava istanza di accertamento di conformità dell’abuso, ai sensi dell’art. 36 TUE e ricorso al TAR. Il Comune, preso atto dell’inadempimento dell’obbligo di demolizione, dichiarava nel frattempo l’acquisizione dell’immobile, sul quale erano state compiute le opere abusive, al patrimonio comunale e rigettava l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.
Si è rivolto prima al TAR e poi al Consiglio di Stato anche il comproprietario che non era stato destinatario dell’ordine di demolizione, lamentando di non essere l’autore dell’abuso e dunque di non poter essere destinatario del provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, considerata la natura sanzionatoria di tale misura.
Immobili abusivi, comproprietario e notifica dell’ordine di demolizione
In effetti nel giudizio era stato dimostrato che al comproprietario non fossero mai state notificate le ordinanze di demolizione e neppure l’atto di accertamento di inottemperanza della demolizione.
Il Consiglio di Stato, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto, osserva che “affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 occorre che il presupposto dell’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo”. La massima giurisprudenziale, spiegano i Giudici di Palazzo Spada, è sottesa al rispetto dei principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale. Non sarebbe possibile infatti fondare legittimamente l’irrogazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale sull’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione commessa dal proprietario che non era a conoscenza dell’ordine demolitorio, per non averne ricevuto regolare notifica.
Poiché la sanzione dell’acquisizione, spiega il Collegio, viene a pregiudicare definitivamente il diritto di proprietà del titolare sui beni confiscati, il provvedimento ablatorio, a carattere sanzionatorio, deve essere necessariamente notificato a tutti i proprietari, “non essendo possibile una spoliazione pro quota”.
Lo stesso vale per l’ordine di demolizione, che deve essere notificato a tutti i comproprietari se si intende poi far valere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 TUE.
La decisione del Consiglio di Stato
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto provato che l’appellante comproprietario avesse titolo sull’immobile in data ampiamente antecedente alla data dell’ordinanza demolitoria. Il Supremo Collegio ha accolto l’appello del comproprietario e stabilito che “l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva, non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e poi, non adempie all’obbligo di demolirla”. Dunque, perchè sussista la “duplice condotta” richiamata dal Consiglio di Stato, è indispensabile la conoscenza dell’ordine di demolizione, (conoscenza che nel caso concreto non sussisteva) e con essa l’imputabilità della sua inosservanza.