Edilizia
I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria
Per il TAR, i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria solo se non assumono le caratteristiche di vano chiuso
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La nozione di volume tecnico a fini urbanistici è stata puntualizzata dal T.A.R. Campania con la sentenza del 2 luglio 2015, n. 3490. Il volume tecnico del edificio è escluso dal calcolo della volumetria a condizione che non assuma le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità. Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanza ragguagliate all’altezza.
La sentenza del TAR
La sentenza, riallacciandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia, indica che per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di un’autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.I tre parametri di riferimento
Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri. Il primo positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione. Il secondo e il terzo negativi, ricollegati:- all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa;
- a un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.

