Edilizia

I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria

Per il TAR, i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria solo se non assumono le caratteristiche di vano chiuso
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I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria
La nozione di volume tecnico a fini urbanistici è stata puntualizzata dal T.A.R. Campania con la sentenza del 2 luglio 2015, n. 3490. Il volume tecnico del edificio è escluso dal calcolo della volumetria a condizione che non assuma le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità. Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanza ragguagliate all’altezza.

La sentenza del TAR

La sentenza, riallacciandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia, indica che per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di un’autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa e, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

I tre parametri di riferimento

Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, va fatto riferimento a tre ordini di parametri. Il primo positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione. Il secondo e il terzo negativi, ricollegati:
  • all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa;
  • a un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.
In virtù di tale ricostruzione si è riconosciuto che i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità. Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanza ragguagliate all’altezza.

Il volume tecnico del sottotetto

Non possono essere considerati volumi tecnici, ad esempio, i sottotetti degli edifici, quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d’abitazione o d’assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, le soffitte, gli stenditori chiusi e quelli “di sgombero”, nonché il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà, come nella specie, una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda, un vano scala finalizzato non all’installazione ed all’accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l’accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile. Allo stesso modo non può considerarsi un volume tecnico un locale sottotetto che abbia una rilevante altezza media rispetto al piano di gronda che sia collegato agli altri locali mediante una scala interna, dotato di una ampia finestra di aerazione e di una ulteriore apertura per accedere ad un terrazzo calpestabile e locali complementari all’abitazione, tra cui la mansarda (nonché la soffitta, gli stenditoi chiusi o di sgombero, ecc.). Leggi anche: Distanze tra edifici e parti accessorie: scale esterne e volumi tecnici
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