Edilizia

Il Governo anticipa l’entrata in vigore del Codice appalti in risposta all’alluvione

Oltre allo stanziamento delle prime risorse per far fronte ai danni servono procedura di somma urgenza fino a 500.000,00 euro per i territori colpiti
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Il Governo anticipa l’entrata in vigore del Codice appalti in risposta all’alluvione

Mentre nei territori colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi si continua a lavorare per liberare le città dal fango, il Governo lavora per consentire la ricostruzione in tempi celeri. Oltre allo stanziamento delle prime risorse per far fronte ai danni, il Governo sta pensando di anticipare l’entrata in vigore della norma del nuovo codice appalti che consente la procedura di somma urgenza fino a 500.000,00 euro per i territori colpiti.

La norma del Codice appalti

La norma di cui si sta pensando di anticipare l’entrata in vigore è l’art. 140 d.lgs. n. 36/2023, il nuovo codice appalti, che, a stretto rigore, dovrebbe entrare in vigore il prossimo primo luglio.

L’art. 140 è l’unico articolo nel titolo di disciplina delle procedure in caso di urgenza e di protezione civile.

La previsione normativa di interesse ammette la possibilità che, in casi di “somma urgenza che  non  consentono  alcun indugio”, nonché in caso di “eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili”, si può procedere con la immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere  lo  stato  di concreto  pregiudizio  alla pubblica e privata incolumità. Rispetto ai 200.000,00 euro del previgente codice (d.lgs. n. 50/2016), la soglia per l’immediata esecuzione dei lavori necessari viene innalzata ad € 500.000,00. Potrà essere disposta, altresì, l’immediata acquisizione di servizi  o  forniture  “entro  il limite di quanto indispensabile”, nei limiti delle soglie europee (pari, per beni e servizi, ad € 215.000,00).

Lo stesso articolo prevede anche che “in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra” delle soglia di 500.000,00 € euro. Ma solo per un arco periodo limitato, non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili. Anche in questo caso, tuttavia, non si possono superare le soglie europee per i lavori, pari a 5,38 milioni di euro.

L’affidamento dei contratti per l’esecuzione dei lavori o per l’acquisizione di servizi  o  forniture può avvenire in forma diretta e in deroga alle previsioni di programmazione e progettazione.

L’elemento rilevante di tale fattispecie attiene alla determinazione del prezzo: il corrispettivo viene definito consensualmente con l’affidatario e, in difetto di  preventivo  accordo, la stazione appaltante, tramite il RUP, può ingiungere  all’affidatario  l’esecuzione  di  forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla  base di prezzi definiti  mediante  l’utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di riferimento, ridotti del 20 per cento.

Risponde l’OICE

Con un comunicato stampa prende posizione lancia l’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che accoglie con favore l’intervento del Governo per la prima emergenza ma rileva che bisogna intervenire per sciogliere i nodi che ancora oggi frenano la messa a regime degli interventi nel settore della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

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