Il
Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, è nato ed è stato ideato per fornire una struttura in termini di opere concrete, ai fondi che l’UE ha destinato al nostro Paese con il Recovery Fund. Tra le novità normative, numerose sono le modifiche al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d.
Codice dei contratti pubblici, sia in fase di affidamento sia in quella esecutiva.
Dal Recovery Fund al DL 77/2021
Il Recovery Fund è un fondo di sostegno di
750 mld destinato a tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Per quanto riguarda l’Italia, durante il vertice europeo tenuto la scorsa primavera 2020, l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha ottenuto per l’Italia la possibilità di accedere a 80 miliardi in sussidi e a 120 miliardi in prestiti.
La
conditio sine qua non per poter usufruire in concreto di queste somme è stata la presentazione di un piano dettagliato concernente le modalità di utilizzo delle risorse. Naturalmente l’UE, nel dare i parametri base da rispettare nella realizzazione dei piani, ha posto l’attenzione soprattutto su riforme riguardanti la
sostenibilità ambientale e la digitalizzazione.
L’Italia ha recentemente presentato il
PNRR, un piano organico e strutturato ricomprendente gran parte dei settori dell’economia, ovvero le aree destinatarie degli interventi programmati e il
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Per meglio comprendere l’importanza del Piano, l’UE ha chiarito che l’erogazione dei fondi, laddove il Consiglio dell’UE dovesse valutare poco coerente e poco dettagliato il piano di spesa, potrebbe essere sospesa e bloccata.
Le
risorse verranno erogate tra il 2021 e il 2023 e il Fondo resterà in vita fino al 2026. Il 70% degli aiuti dovrà essere impiegato nel 2021 e 2022. Il restante 30% nel 2023.
Contratti pubblici e adeguamento ai Regolamenti UE
All’interno del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, dagli artt. 45 a 56 il provvedimento si occupa di
contratti pubblici, inseriti nella Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa) – Titolo IV. Nel dettaglio, gli articoli si occupano delle seguenti materie:
- procedure speciali per i progetti PNRR;
- modifiche a tempo di alcuni articoli del Codice dei contratti;
- modifiche definitive di alcuni articoli del Codice dei contratti e modifiche miste (a tempo e definitive) di alcuni articoli del Codice dei contratti.
Modalità di affidamento per l’aggiudicazione dei contratti pubblici: cosa cambia
All’articolo 51, vengono fissate delle novità cruciali, che intervengono direttamente sulle disposizioni previste dal Dl 76/2020. Le vigenti
modalità di affidamento semplificate per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.
Per gli
affidamenti diretti dei lavori è stata innalzata la soglia fino a 150.000,00 euro. Mentre per forniture e servizi (inclusi servizi di ingegneria e architettura), la soglia è stata portata da 75.000,00 a 139.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. Ma nel rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 30 del Codice, ovvero di efficacia, efficienza ed economicità.
E’ inoltre previsto l’
affidamento con procedura negoziata senza bando di lavori aventi un importo compreso tra 150.000,00 ed 1.000.000,00 euro nonché dei servizi di architettura di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice di euro con un numero degli operatori economici da invitare di almeno 5. Ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice.
Antimafia
Il DL 77/2021 generalizza e rende operativo in tutti i casi, il ricorso alla disciplina prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Che fino ad oggi riguardava solo casi eccezionali.
In particolare ci si occupa delle ipotesi in cui ricorra la necessità di
ottenere con urgenza l’informazione antimafia. Stabilendo che la stessa trovi sempre applicazione nei procedimenti avviati su istanza di parte che abbiano ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia direttamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica. Pertanto, tale procedura semplificata, utilizzata con il d.l 76/2020, diventerà oggi
procedura operativa ordinaria per tutte le PA. Valida in ogni caso e non più circostanziata ai soli casi di urgenza.
Semplificazioni appalti: subappalto
Relativamente al
subappalto, la soglia dello stesso non può superare il 50% del totale del contratto per i lavori, servizi o forniture, fino al 31 ottobre 2021. Dal 1° novembre 2021, invece, vi è l’introduzione del cosiddetto
subappalto libero, che rimuove ogni limite quantitativo. Tuttavia le stazioni appaltanti potranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.
E’ stato altresì “eliminato” qualsiasi riferimento alla terna dei subappaltatori. Novità di assoluto rilievo riguarda il
regimento di responsabilità. In quanto il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Mentre in precedenza vi era una esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante.
Parità di genere
Prendendo spunto da alcune disposizioni già vigenti in alcune regioni italiane (vedasi regione Lazio) e da alcuni principi cardine del diritto europeo, le stazioni appaltanti dovranno prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti,
specifiche disposizioni dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriore requisiti premiali dell’offerta,
criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni, e donne.
Semplificazioni appalti: estensione della disciplina
Le novità sopra elencate si applicano a tutte le procedure
avviate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (ovvero dopo il 1° giugno 2021). Ci si chiede pertanto cosa accade invece per le procedure di bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021. In questo caso continua ad applicarsi il previgente art. 1 del D.L. n. 76/2020, naturalmente nella formulazione priva delle modifiche apportate con il D.L. n. 77/2021.
Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021