Il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (fra queste quelle riguardanti il Superbonus 110%, attraverso il nuovo modulo semplificato CILA, disponibile in download in fondo a questo articolo), è stato approvato definitivamente nella seduta del 28 luglio da Palazzo Madama con 213 voti favorevoli e 33 contraria. Via libera quindi al Senato, dopo il passaggio alla Camera a questo strumento chiave per l’attuazione del PNRR.
Segnaliamo in sintesi alcune importanti novità introdotte dal provvedimento.
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (art. 17)
Sarà una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica, a svolgere le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).
Interpello ambientale (art. 27)
Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le maggiori associazioni di protezione ambientale potranno inoltrare al Ministero della transizione ecologica, istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiranno criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso prescritti dalla vigente normativa.
Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 29)
Presso il Ministero della cultura, sarà istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, operativa fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale potrà esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
Incentivi per efficienza energetica e rigenerazione urbana (art. 33)
L’aliquota di detrazione fiscale (Ecobonus, Superbonus) si applica anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” e che non siano già richiesti.
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, per i soggetti che:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 47)
Gli operatori economici privati e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
Sarà requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile.
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 48)
E’ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i settori ordinari e per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione.
E’ ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.
In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici saranno stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Modifiche alla disciplina del subappalto (art. 49)
Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (comma 1 art. 105 dlg 50/2016).
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale (comma 14 art. 105 dlg 50/2016).
Dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori (comma 2 art. 105 dlg 50/2016).
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.”(comma 8 art. 105 dlg 50/2016).
Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 50)
Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività, il responsabile o l’unità organizzativa titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione.
La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 51)
Le Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia sono prorogate al 30 giugno 2023.
La stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
La procedura negoziata senza bando si applica per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.
Misure di semplificazione in materia di istruzione (art. 55)
Per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR, il Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia.
In caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione ai progetti.
Semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR (art. 56)
Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (art. 10, comma 1, dpr 380/2001) il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche.
Scarica il nuovo modulo semplificato CILAArticolo aggiornato