Edilizia                
            
            Gazebo e pergotenda: edilizia libera se configurati come pertinenze
                
                    Un arredo di dimensione ridotta, privo di valore di mercato, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi                
                
                    
        Condividi
    
    
                                
                                                                            Il Tar Lazio, con la sentenza n. 12151 del 19 novembre 2020, ribadisce la nozione di “pertinenza” in un caso con cui annulla l’ordinanza di demolizione di un gazebo e di una pergotenda realizzati nel giardino di un’immobile.
                Il fatto: demolizione di opere abusive realizzate nel giardino di un immobile
La società nuda proprietaria e l’usufruttuario di un immobile ricorrevano per l’annullamento della determinazione con la quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive realizzate nel giardino dell’immobile, consistenti in un gazebo di mq. 4,00 x 4,00 e di altre strutture tipo pergotenda. Contestando l’erroneità della qualificazione dell’intervento operata dall’amministrazione. Secondo i ricorrenti, non si trattava di opere di ristrutturazione edilizia bensì di mera installazione di arredi tra cui un gazebo, acquistato in blocco da un rivenditore autorizzato, retto da quattro montanti tubolari di metallo e non fissato al suolo, e una pergotenda di dimensioni pari a 5,00 x 1,00 ml; per dimensioni e caratteristiche, le opere devono ritenersi non riconducibili al regime del permesso di costruire.La sentenza: in assenza di fissità, stabilità e permanenza, non c’è nuova costruzione
Le quattro opere contestate – scrivono nella sentenza i giudici del Tar Lazio – sono connotate da una loro autonoma individualità, localizzate in porzioni differenti di un giardino di 180 mq, sul quale incidono, complessivamente, per circa 50 mq. In particolare, l’opera indicata come pergotenda non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire, in quanto:- la tenda non è fissa ma ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura delle scale di accesso al piano interrato, con ancoraggio alla parete del fabbricato ed in parte alla ringhiera delle scale;
 - la struttura si ritiene preordinata ad assolvere essenzialmente ad una funzione di protezione dagli agenti atmosferici, connotandosi in termini di accessorietà, cui si associa il carattere ritrattile della tenda;
 - la copertura non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio integrante la creazione di nuovo volume o superficie.
 
                                    
