Edilizia

Gazebo e pergotenda: edilizia libera se configurati come pertinenze

Un arredo di dimensione ridotta, privo di valore di mercato, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi
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Gazebo e pergotenda: edilizia libera se configurati come pertinenze
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 12151 del 19 novembre 2020, ribadisce la nozione di “pertinenza” in un caso con cui annulla l’ordinanza di demolizione di un gazebo e di una pergotenda realizzati nel giardino di un’immobile.

Il fatto: demolizione di opere abusive realizzate nel giardino di un immobile

La società nuda proprietaria e l’usufruttuario di un immobile ricorrevano per l’annullamento della determinazione con la quale l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione di opere ritenute abusive realizzate nel giardino dell’immobile, consistenti in un gazebo di mq. 4,00 x 4,00 e di altre strutture tipo pergotenda. Contestando l’erroneità  della qualificazione dell’intervento operata dall’amministrazione. Secondo i ricorrenti, non si trattava di opere di ristrutturazione edilizia bensì di mera installazione di arredi tra cui un gazebo, acquistato in blocco da un rivenditore autorizzato, retto da quattro montanti tubolari di metallo e non fissato al suolo, e una pergotenda di dimensioni pari a 5,00 x 1,00 ml; per dimensioni e caratteristiche, le opere devono ritenersi non riconducibili al regime del permesso di costruire.

La sentenza: in assenza di fissità, stabilità  e permanenza, non c’è nuova costruzione

Le quattro opere contestate – scrivono  nella sentenza i giudici del Tar Lazio – sono connotate da una loro autonoma individualità, localizzate in porzioni differenti di un giardino di 180 mq, sul quale incidono, complessivamente, per circa 50 mq. In particolare, l’opera indicata come pergotenda non si presta ad una qualificazione in termini di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire, in quanto:
  • la tenda non è fissa ma ritraibile e l’opera assolve ad una funzione di copertura delle scale di accesso al piano interrato, con ancoraggio alla parete del fabbricato ed in parte alla ringhiera delle scale;
  • la struttura si ritiene preordinata ad assolvere essenzialmente ad una funzione di protezione dagli agenti atmosferici, connotandosi in termini di accessorietà, cui si associa il carattere ritrattile della tenda;
  • la copertura non presenta elementi di fissità, stabilità  e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio integrante la creazione di nuovo volume o superficie.
La struttura, quindi, deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. In tali casi, l’attività  può essere ricondotta nel novero dell’edilizia libera, integrando la pergotenda un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità  a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi. Ad analoghe conclusioni perviene il Collegio con riferimento alle altre strutture in aderenza a due lati del fabbricato in corrispondenza della portafinestra della cucina, in assenza di chiusure laterali, sicché la relativa consistenza può ritenersi assorbita ovvero ricompresa in ragione dell’accessorietà alla parte dell’unità  immobiliare alla quale accede.

La nozione di pertinenza

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che “la pertinenza urbanistico-edilizia é configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed é funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto “carico urbanistico” proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale” (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130).

La nozione di costruzione

Come chiarito dall’univoca giurisprudenza, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità  ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, ove non presenti una connotazione marcatamente accessoria e servente, tale da integrare una qualificazione in termini di mera pertinenza.  
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