Edilizia

Gazebo in malta cementizia, serve il permesso di costruire

Tar Campania: un gazebo con copertura in malta cementizia non possiede i requisiti di “struttura leggera" e incide in modo significativo sullo stato dei luoghi
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Gazebo in malta cementizia, serve il permesso di costruire
Il gazebo in malta cementizia è edilizia libera? Necessita del permesso di costruire? Risponde a questi e altri quesiti il Tar Campia Il Tar Campania, nella sentenza n. 1273 del 21 maggio 2021, interviene su un ricorso presentato dal proprietario di un’area in zona soggetta a vincolo paesaggistico, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza comunale che aveva ingiunto di demolire, a propria cura e spese entro e non oltre novanta giorni le opere abusive realizzate e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Fra le opere da demolire un gazebo in malta cementizia

Le opere abusive da demolire comprendevano un locale in muratura al piano terra ad uso deposito, delle dimensioni di 7,10 mt x 3,50 x 2,70 di altezza, e un identico locale ubicato al primo piano; muri di contenimento; un corpo di fabbrica su due livelli di superficie lorda pari a circa 80 mq.; un gazebo di pianta quadrata, con struttura in scatolari metallici e copertura in tegole; un volume al piano primo in aderenza al corpo di fabbrica di dimensione pari a circa 4,00 mt di lunghezza per circa 1,60 mt di larghezza. Il Tar Campania ha espresso il suo giudizio prendendo in esame i diversi manufatti abusivi.

Il principio di leale collaborazione tra P.a. e privato

Riguardo ai locali ad uso deposito, in presenza di documentazione, prodotta dal privato, che espone indizi potenziali a favore dello stesso, la P.a. procedente, in ossequio al principio di leale collaborazione, ha il dovere di effettuare i dovuti approfondimenti, anche richiedendo i pertinenti documenti all’Agenzia delle Entrate ed esaminando. E tenendo conto delle informazioni catastali che, sebbene non possano di per sé assurgere a fonte di prova, hanno tuttavia un valore indiziario.

Pendenza di istanza di sanatoria del vicino

In relazione al muro di contenimento, in pendenza di un’istanza di sanatoria da parte del proprietario della particella adiacente a quella del ricorrente, per opere che potrebbero essere riconducibili a quelle contestate stante l’adiacenza fra fondi finitimi, il Comune avrebbe potuto effettuare una verifica specifica in loco, attraverso apposito sopralluogo, mirato in modo specifico ad accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il reale stato dei luoghi (verificando, cioè, se sussista o meno coincidenza materiale fra le opere contestate e quelle insistenti sulla particella adiacente).

I requisiti di “struttura leggera” del gazebo

Circa il gazebo, la documentazione fotografica esclude la sussistenza dei requisiti che la giurisprudenza ha individuato per esonerare tali strutture dalla previa acquisizione del permesso di costruire:
  • struttura leggera, non aderente ad altro immobile,
  • coperta nella parte superiore ed aperta ai lati,
  • realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale,
  • talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili,
  • che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
Nella fattispecie in esame, la copertura in malta cementizia esclude che l’attuale conformazione del manufatto possieda i requisiti di “struttura leggera”, non in grado di incidere in modo significativo sullo stato dei luoghi. Pertanto, il Tar Campania ha disposto l’annullamento dell’ordinanza, relativamente ad alcune opere su cui è dovere dell’Amministrazione approfondire l’accertamento di conformità. Ma non per il gazebo che, per le sue caratteristiche, richiedeva indubbiamente il permesso di costruire. Tar Campania, sentenza n. 1273 del 21 maggio 2021
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