Il Tar Toscana, con la
sentenza n. 1583 del 3 dicembre 2020, interviene sul titolo abilitativo necessario per
gazebo e dehors, trattando il caso di una struttura adiacente al ristorante. Struttura he non è stata qualificata come opera precaria priva di rilevanza urbanistica, in considerazione dei materiali utilizzati e della destinazione d’uso, tali da comportare la necessità di permesso di costruire.
Il fatto: rimozione di un dehors dal suolo pubblico
Un comune aveva ordinato la rimozione di un manufatto precario posto su suolo pubblico a servizio di un ristorante, composto da una
struttura in ferro “tipo dehors” di forma rettangolare pari a circa 54 mq e di altezza pari a 2,40 mt, con copertura a padiglione in pvc, poggiante su pedana in muratore di spessore di circa 20 cm, chiusa da porte e finestre a vetro scorrevoli.
Il proprietario della struttura (e del ristorante) aveva proposto ricorso. Sostenendo che il manufatto in questione era stato
autorizzato con provvedimento dello Sportello Unico del Comune “per un periodo provvisorio (non più di mesi 6)” mai rinnovato. Ma senza produrre successivi titoli edilizi idonei a legittimarne la conservazione.
La sentenza: la struttura non può essere qualificata come opera precaria priva di rilevanza urbanistica
I giudici amministrativi toscani non hanno ritenuti sufficienti le concessioni per l’occupazione permanente del suolo pubblico ed i nulla-osta della Capitaneria di Porto, prodotti dal ricorrente. Ed hanno stabilito che la struttura adiacente al ristorante non può essere qualificata come opera precaria priva di rilevanza urbanistica. Questo in considerazione dei materiali utilizzati e della destinazione d’uso, tali da
comportare la necessità di permesso di costruire.
La sentenza fa riferimento all’orientamento della giurisprudenza secondo cui
i gazebo ed i dehors non precari, ma funzionali a soddisfare
esigenze permanenti del pubblico esercizio, vanno considerati alla stregua di manufatti che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico,
a nulla rilevando la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie. Dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (cfr. Tar Toscana, sez. III, n. 556 del 17 aprile 2018).
Pertanto, il Tar ha
escluso l’esistenza di un legittimo affidamento, con riferimento alla situazione del proprietario che, avendo realizzato un abuso edilizio non sanzionato dall’amministrazione per un lungo periodo di tempo, confidava nel protrarsi dell’inerzia. Ed ha respinto il ricorso.