Edilizia

Gara d’appalto, un’omessa dichiarazione non è “grave illecito professionale”

Consiglio di Stato: la valutazione della stazione appaltante è suscettibile di essere sindacata dal giudice amministrativo solamente per l’ipotesi di manifesta abnormità, contraddittorietà o travisamento dei fatti
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Gara d’appalto, un’omessa dichiarazione non è “grave illecito professionale”
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1000 del 3 febbraio 2021, fa chiarezza sulle cause di esclusione da una gara d’appalto, in relazione a una procedura aperta indetta da un comune per “l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post-incidente” sulle strade di sua pertinenza, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto di contestazione dell’aggiudicazione, da parte della seconda classificata,  era l’art. 5 del Capitolato d’oneri, che prevedeva l’attribuzione di dieci punti massimi relativamente al criterio “C1 definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi”; per il criterio “D2 minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 e 40 minuti” sarebbero stati inoltre attribuiti un massimo di sei punti. L’appello era basato su tre motivi, tutti respinti dal Consiglio di Stato.

Falsa dichiarazione di requisiti di moralità

La ricorrente contestava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per falsa dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art.80 del Codice dei contratti pubblici e, comunque, contrastante con i doveri di leale collaborazione e degli obblighi informativi che incombono sui concorrenti a procedure di evidenza pubblica, per aver omesso di dichiarare una pregressa revoca, non impugnata, da parte del Comune, motivata dal mancato allestimento dell’automezzo adibito, conformemente all’offerta presentata, per il medesimo servizio di ripristino stradale. Il tribunale aveva già respinto il motivo. Rilevando in particolare che “la lettera f-bis) del comma 5, art. 80 Codice dei contratti pubblici,  si riferisce (testualmente) all’ipotesi in cui venga resa una dichiarazione espressa “non veritiera”, ossia falsa, laddove ipotesi affatto diversa è – come appunto nella fattispecie – la semplice omissione dichiarativa di mera esclusione non incidente sulla affidabilità ed integrità morale dell’operatore economico. Dal momento che un’omissione dichiarativa giammai potrebbe integrare gli estremi della “falsa dichiarazione” o del grave illecito disciplinare in presenza di violazione di una norma civile, penale o amministrativa”.

La vicenda non è riconducibile al ‘grave illecito professionale’

Il Consiglio di Stato conferma la decisione del tribunale, in quanto “la vicenda presupposta alla revoca dell’aggiudicazione non è riconducibile alla categoria del “grave illecito professionale”. Bensì – al più – alla diversa ipotesi dell’esclusione dalla gara per mancata fornitura del materiale indicato nell’offerta. Non si è pertanto in presenza di una revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione contrattuale per fatto dell’operatore, quanto piuttosto di un’esclusione dalla gara, sia pur dopo l’aggiudicazione definitiva.” La sentenza ribadisce il principio per cui il partecipante ad una gara d’appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere. Poiché, in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara d’appalto in cui è maturata.

Illegittima attribuzione del punteggio

In riferimento al criterio C1 del Capitolato, la ricorrente evidenzia che, nonostante la prova degli accordi con le compagnie assicuratrici dovesse essere fornita “documentalmente”, la stessa aggiudicataria aveva specificato nella propria offerta che dette intese non erano “formalizzate in contratti scritti ma espresse in accordi verbali fondati sulla reciproca fiducia e stima professionale”; perciò, all’aggiudicataria non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio per il parametro in questione. La sentenza puntualizza che il punteggio oggetto di contestazione aveva ad oggetto non l’esistenza di accordi (del resto, considerati come meramente “eventuali” dalla stessa disposizione della lex specialis di gara), bensì le “Modalità con cui viene assicurato l’equilibrio economico del servizio” offerto. Ossia il livello di sicurezza con cui il concorrente ritenga di riuscire ad assicurare l’equilibrio economico del servizio, attraverso il recupero delle somme dovute dalle compagnie assicuratrici dei mezzi responsabili dei sinistri. “La relativa valutazione della stazione appaltante – connotata da eminenti profili di discrezionalità tecnica – è pertanto suscettibile di essere sindacata dal giudice amministrativo solamente per l’ipotesi di manifesta abnormità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Circostanze che allo stato non risultano integrate con immediata evidenza”; infatti, sarebbe stato preciso onere dell’appellante dimostrare la contraddittorietà e/o abnormità del giudizio valutativo della commissione di gara in ordine alle complessive soluzioni prospettate dall’offerente per garantire l’equilibrio economico del servizio.

L’attribuzione dei punteggi relativi al sub-criterio D2

Era contestata anche la valutazione della commissione di gara nell’attribuire, per il sub-criterio D2 (“minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 e 40 minuti”), all’aggiudicataria ben 5,4 punti (a fronte dell’offerta di un tempo di intervento pari a 18 minuti). Laddove all’appellante, che pure aveva offerto un tempo di intervento più breve, di appena 10 minuti, erano stati attribuiti solamente 4.8 punti. Il Consiglio di Stato chiarisce che oggetto di valutazione – e dunque di attribuzione di punteggio – non era in sé il numero di sedi indicate nell’offerta. Bensì la capacità dell’operatore economico – anche grazie alla dislocazione ed organizzazione delle stesse – di assicurare una sensibile riduzione dei tempi di intervento a livello territoriale. Pertanto la commissione di gara aveva ritenuto – nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica – che l’offerta dell’aggiudicataria garantisse nonostante tutto dei tempi di intervento minori rispetto a quelli dell’appellante. Attribuendo conseguentemente alla prima un punteggio maggiore.
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