Edilizia

Appalti, l’aggiudicataria è escludibile se l’amministratore ha avuto cariche in società fallite?

Se le società fallite non sono collegate all'aggiudicataria e gli amministratori o soci non sono sottoposti a procedimenti penali, la circostanza è irrilevante
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Appalti, l’aggiudicataria è escludibile se l’amministratore ha avuto cariche in società fallite?
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 812 del 27 gennaio 2021, tratta le cause da esclusione negli appalti ed in particolare la possibile esclusione di una società il cui amministratore aveva ricoperto cariche in società fallite. L’impresa seconda classificata in una procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di manutenzione programmata di due motogeneratori (alimentati a biomassa) dell’impianto di produzione elettrica, era ricorsa contro l’aggiudicazione. Sostenendo che la prima classificata avrebbe omesso di dichiarare che il suo presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società nonché amministratore unico e legale rappresentante di un’altra società. Entrambe dichiarate fallite.

Appalti, irrilevante il fallimento di società terze non collegate alla società partecipante

Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante è la circostanza che il dirigente dell’aggiudicataria fosse stato amministratore, legale rappresentante o socio di società di capitale terze, non collegate in alcun modo con la società partecipante all’appellato (difetta al riguardo qualsiasi allegazione e prova), le quali erano state dichiarate fallite, senza estensione del fallimento ai soci e senza sottoposizione degli amministratori o soci a eventuali procedimenti penali o di altra natura sanzionatoria connessi alla procedura fallimentare per condotte in ipotesi integranti illeciti professionali rilevanti in sede di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica. Vi è perciò inconfigurabilità, in relazione alla circostanza del fallimento delle società terze, della causa escludente costituita dell’asserita presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere. In applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, nonché del principio del rispetto dei diritti della difesa, le cause facoltative di esclusione, quali quelle delineate nelle lettere c) e cbis) del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, possono venire in rilievo soltanto alla condizione che gli operatori economici siano stati apertamente informati in via preventiva, in maniera chiara, precisa e univoca, dell’esistenza di siffatte cause escludenti e dei correlativi obblighi dichiarativi, o che tale informazione risulti direttamente dai documenti di gara.
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