Equo compenso e ribasso delle spese, la valutazione di congruità deve essere articolata e approfondita
Il Tar Calabria, nella sentenza n. 632 del 24 ottobre 2024, ha accolto il ricorso contro il provvedimento di esclusione di un costituendo Rti che aveva partecipato alla gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di un’area portuale. Il contenzioso riguarda il delicato rapporto tra equo compenso e ribasso delle spese.
Equo compenso e ribasso delle spese: il caso
I ricorrenti erano stati esclusi, pur essendo risultati primi classificati, perché avevano proposto, quale offerta economica, un ribasso del 100% sulla componente “spese generali e oneri accessori” e una “percentuale di sconto” del 20% sul tempo di esecuzione. Il criterio di aggiudicazione era costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione dell’inversione procedimentale, e prevedeva un’offerta tecnica e un’offerta tempo-economica, la cui componente economica era da calcolare, a mente della legge speciale, sul ribasso consentito sulla sola componente delle “spese generali e oneri accessori”. All’esame della documentazione, era sembrato alla stazione appaltante che fosse stato indirettamente ribassato il compenso professionale, intangibile per legge, con elusione del principio dell’inviolabilità dell’equo compenso professionale, inderogabile ai sensi degli artt. 2 ss. della legge n. 49/2023.
Il costituendo Rti aveva ribadito di aver applicato uno sconto del 100% sulla sola componente “spese generali e oneri accessori”, ribassabile senza alcun limite, e di non aver intaccato la parte del valore dell’appalto costituito dai corrispettivi, rilevando che:
- nella dichiarazione di offerta emergeva chiaramente il riferimento del ribasso alle sole spese generali;
- la tabella di cui alla prima relazione giustificativa dava conto del fatto che la quota dei corrispettivi risultasse invariata;
- nella seconda relazione giustificativa risultavano chiaramente spiegate le ragioni per cui la voce “spese generali” non possa essere confusa con la voce “spese da parcella”, individuata nella precedente tabella di giustificazioni.
L’inaffidabilità complessiva dell’offerta
In sostanza, si riteneva non adeguata la valutazione del Rup, che non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine all’effettiva remuneratività, alla sostenibilità economica e dunque alla serietà dell’offerta del ricorrente, limitandosi ad asserire la violazione dell’equo compenso e disponendo automaticamente l’esclusione della ricorrente dalla gara senza alcuna motivazione che giustificasse la conclusione di inaffidabilità complessiva dell’offerta.
Il Tar Calabria ha ritenuto fondato il motivo del ricorso, chiarendo che è il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta la sede appropriata nella quale misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del ‘compenso’ sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie ‘minime’ stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, nel senso che un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità ‘strutturali’ del concorrente, dall’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione.
Subprocedimento di anomalia: i precedenti
In tema di subprocedimento di anomalia, la sentenza richiama una consolidata giurisprudenza:
Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile; detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara. (Consiglio di Stato, Sez. III, n.5692 dell’8 luglio 2022);
Lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell’offerta; mentre è richiesta una articolata e approfondita motivazione laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale. (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, n. 1533 del 30 gennaio 2023).
Equo compenso e ribasso delle spese: la decisione del Tar
Il ricorso è stato accolto perché la stazione appaltante, una volta ricevuta anche la seconda relazione, si è limitata ad individuare la ragione di esclusione sulla base del mero raffronto tra la primigenia tabella e la seconda tabella, asserendo che da ciò fosse deducibile un’erosione dell’equo compenso direttamente causa di esclusione. Tuttavia ha omesso del tutto la necessaria verifica del complesso delle spiegazioni contenute dal ricorrente nelle relazioni di giustificazione depositate in gara. Ciò avrebbe dovuto accertare se le giustificazioni offerte dal concorrente in ordine alle ragioni che lo avevano condotto ad applicare una percentuale talmente significativa di ribasso sulla componente “spese generali” (ossia azzerandole nella totalità) fossero realmente compatibili con la presentazione di un’offerta effettivamente congrua, seria, sostenibile e realizzabile, ossia, in ultima analisi, ad un’offerta rispettosa delle previsioni di gara in tema di ribasso e, nel contempo, credibile.
Sulla tematica dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso e le procedure di gara è utile un raffronto con altri due recenti provvedimenti. Si tratta della sentenza del Tar Veneto in tema di inderogabilità dell’equo compenso nelle gare pubbliche e di quella del Tar Lazio sulla compatibilità tra appalti ed equo compenso.

