Edilizia

Con il Correttivo al Codice Appalti si modifica la disciplina dell’equo compenso

Significative le modifiche apportate alla disciplina sull’equo compenso per chiarire le incertezze interpretative sorte con l’introduzione della L. 49/2023
Condividi
Con il Correttivo al Codice Appalti si modifica la disciplina dell’equo compenso

Dopo il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, quello reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024 e quelli resi da Camera e Senato, il testo del Correttivo al Codice appalti è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, il 23/12/2024. Con il d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, pubblicato in pari data in legislativo in Gazzetta Ufficiale, il Correttivo al Codice Appalti ha assunto la sua forma definitiva e ne avevamo già osservato le principali novità: vediamo ora come cambia la disciplina sull’equo compenso.

L’equo compenso: il contrasto tra dottrina e giurisprudenza

La modifica della disciplina sull’equo compenso avviene ad opera dell’art. 14 d.lgs. n. 209/2024 che modifica l’art. 41, d.lgs. n. 36/2023, inserendo un nuovo comma, il 15bis, destinato a disciplinare l’applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale superiori alle soglie di rilevanza europea.

Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, infatti, era entrata in vigore la legge 20 maggio 2023 n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, che aveva portato ad orientamenti dottrinali e giurisprudenziali divergenti in ordine all’applicabilità al settore dei contratti pubblici della normativa sull’equo compenso. In alcune pronunce ne era emersa financo l’incompatibilità con il diritto europeo, ammettendosene così la deroga. Dell’ambito di applicazione della disciplina dell’equo compenso anche alla contrattualistica pubblica ne avevamo parlato in più occasioni a commento dei recenti interventi giurisprudenziali in tema: dal TAR Lazio che si espresso sulla perfetta applicabilità anche ai contratti pubblici delle norme della L. 49/2023 al TAR Veneto che, per primo, ha affrontato il tema dell’inderogabilità delle disposizioni della l. n. 49/2023. In tale contesto, l’ANAC non ha mai nascosto la propria posizione contraria aprendo alla possibilità di disapplicare la disciplina dell’equo compenso.

Equo compenso: l’intervento del Correttivo al Codice degli Appalti

Il d.lgs. n. 209/2024 è intervenuto sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso al settore dei contratti pubblici, anche alla luce degli effetti per la finanza pubblica che derivano da tali scelte regolatorie.

La soluzione proposta opera così un bilanciamento, garantendo il principio dell’equa remunerazione del progettista e consentendo una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche.

Alla luce di tali indicazioni, l’art. 41, d.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 con l’inserimento di un nuovo comma 15bis, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi e sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • per gli affidamenti di valore superiore ad € 140.000, il 65% dell’importo (comprensivo di compensi, spese e oneri accessori, fissi e variabili) posto a base di gara assume la forma di prezzo fisso e non ribassabile; il restante 35% può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, fermo restando il tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.
  • per gli affidamenti di valore inferiore ad € 140.000, ex 41, d.lgs. n. 36/2023, comma 15quater, il ribasso può essere formulato nella misura massima del 20% dell’importo stimato dell’affidamento.

La necessità di un intervento del legislatore sull’equo compenso: il caso del TAR Trento

Ad ulteriore riprova della necessità di un simile intervento normativo si deve richiamare una recente sentenza del TAR Trento (n. 194 del 17/12/2024), resa nelle more della promulgazione del correttivo. Nel caso all’attenzione del TAR Trento, vi era stata una riduzione integrale del 100% della componente “spese ed oneri accessori da parte dell’aggiudicatario, fermo restando il compenso determinato dall’Amministrazione ai sensi del DM 17 giugno 2016, non ribassabile dall’operatore economico, trattandosi di “equo compenso”.

Tale condotta è stata ritenuta idonea ad integrare gli estremi di un’offerta anomala in quanto tale azzeramento incide inevitabilmente sull’intangibilità dell’equo compenso, che, di fatto, sarebbe frustrato dalla riduzione integrale per spese ed oneri accessori. A nulla sono valse le giustificazioni dell’aggiudicataria: l’arricchimento curriculare non giustifica la vulnerabilità dell’equo compenso.

Condividi

Potrebbero interessarti

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario