Edilizia

Emergenza Covid-19, nuova proroga per i titoli edilizi

Prorogata per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità dei permessi di costruire e delle comunicazioni funzionali allo svolgimento delle attività edilizie
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Emergenza Covid-19, nuova proroga per i titoli edilizi
Arriva una nuova proroga per i titoli edilizi. Il disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 125/2020, approvato dal Senato e passato all’esame alla Camera, introduce infatti l’articolo 103 bis che modifica l’art. 103 Decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020), prorogando la validità  dei permessi di costruire e delle comunicazioni funzionali allo svolgimento delle attività edilizie fino alla fine dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Coronavirus. E salvando anche i permessi scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 125/2020. Escluso  invece dalla proroga automatica il Documento unico di regolarità  contributiva (Durc), che continuerà ad essere assoggettato alla disciplina ordinaria.

Art. 103 del Decreto Cura Italia

Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si applica anche a:
  • segnalazioni certificate di inizio attività
  • segnalazioni certificate di agibilità
  • autorizzazioni paesaggistiche
  • autorizzazioni ambientali comunque denominate
  • ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Comma 2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
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