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Appalti, il Durc irregolare non si sana con pagamento postumo o compensazione amministrativa

Consiglio di Stato: la definitività dell'accertamento dell'irregolarità del Durc, in caso di gare pubbliche, non viene meno in caso di regolarizzazione postuma a seguito della comunicazione del c.d. preavviso di Durc negativo
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Appalti, il Durc irregolare non si sana con pagamento postumo o compensazione amministrativa
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 7877 del 10 dicembre 2020, si pronuncia sulle condizioni per la correzione e la compensazione in un caso di esclusione da una gara pubblica per Documento unico di regolarità contributiva Durc irregolare.

Il fatto: ricorso contro l’esclusione dalla gara per Durc irregolare

Il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi proposti da due società, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante del costituendo Raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti), contro il provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della verifica di una irregolarità contributiva di una delle imprese ausiliarie. Con ricorso in appello, le società escluse sostenevano che, nel corso del contraddittorio tra stazione appaltante e le imprese interessate, era stata fornita l’attestazione di avvenuta regolarità contributiva e previdenziale, come confermato dall’Inps, a seguito dei pagamenti effettuati dall’impresa successivamente alla verifica dell’irregolarità e aderendo all’invito alla regolarizzazione.

Documentazione non idonea a dimostrare la regolarità contributiva

La stazione appaltante dava atto che la documentazione trasmessa dal raggruppamento aggiudicatario non era idonea a dimostrare la regolarità contributiva dell’impresa. E quindi non era possibile verificare, basandosi sulla documentazione ricevuta, la permanenza della regolarità contributiva lungo tutto il periodo di svolgimento della procedura. Pertanto, risultando accertata in capo all’ausiliaria di un’impresa mandante un’irregolarità  contributiva durante lo svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante disponeva l’esclusione del concorrente Rti. Il Tar rigettava il ricorso richiamandosi al principio del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’impresa ausiliaria, ed osservando in concreto che “assume valore dirimente il mancato versamento dei contributi previdenziali, che l’impresa ausiliaria ha corrisposto soltanto entro il termine di 15 giorni decorrente dall’invito a regolarizzare la posizione inoltrato dall’Inps (c.d. preavviso di Durc negativo).

La sentenza: il principio di continuità  dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara

Il Consiglio di Stato osserva che la gara in questione era soggetta alla disciplina portata dall’articolo 38, comma 1, lett. i), del d. lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce che “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti … che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità  contributiva. La nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, ed in particolare dal Durc; ne consegue che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con l’Amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3385/2018). La modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo del d. lgs. n. 50/2016, introdotta dall’art. 8, comma 5, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) rende rilevanti, nel senso di impedire l’esclusione dalla gara, anche le cause di estinzione del debito tributario o previdenziale diverse dall’adempimento, “purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Regolarizzazione postuma

Quindi, la definitività dell’accertamento dell’irregolarità del Durc, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, non viene meno in caso di regolarizzazione postuma a seguito della comunicazione del c.d. preavviso di durc negativo in quanto la regolarizzazione postuma riguarda esclusivamente la posizione debito/credito del rapporto interno tra l’impresa e l’Inps. Tanto più che, nel caso in esame, deve essere esclusa in radice la riconducibilità  del versamento a una “regolarizzazione postuma” poiché quest’ultima presuppone una posizione debitoria che in realtà l’ausiliaria  non aveva in quanto già  creditore dell’Inps di una maggior somma. Il consiglio non ha ritenuto il pagamento effettuato idoneo ad escludere la violazione del principio di continuità  dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara sopra richiamato. Difatti, il pagamento è avvenuto nel corso della procedura di gara il che dimostra che al momento della presentazione della domanda di partecipazione ed anche nel corso della procedura di gara l’impresa non era in regola con la propria posizione previdenziale.

La compensazione amministrativa

La sentenza esclude anche la rilevanza di una possibile “compensazione amministrativa o legale tra l’impresa ausiliaria e l’Inps con riferimento al rapporto di debito/credito intercorrente tra i due soggetti”, sia in ragione dell’effetto solutorio del versamento tardivo, che ha estinto l’obbligazione in modo soddisfacente per il creditore pubblico, il che escluderebbe spazi per l’istituto della compensazione (che peraltro suppone un’iniziativa di parte); sia in considerazione del fatto che il meccanismo della compensazione amministrativa previsto fa riferimento al c.d. Durc interno ossia alla procedura che riguarda i rapporti contributivi tra l’impresa e l’Inps; tale istituto e i sui esiti non sono estensibili alla verifica della posizione contributiva che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare d’ufficio nell’ambito della procedure ad evidenza pubblica in cui occorre accertare il regolare e continuativo possesso dei requisiti genali di partecipazione. Come ha sottolineato la sentenza n. 4188/2019 della V Sezione del  Consiglio di Stato,  l’iniziativa, anche stragiudiziale, del debitore deve collocarsi comunque in epoca anteriore a quella della presentazione dell’offerta in gara. D’altra parte lo stesso art. 1246, n. 5), del codice civile esclude che la compensazioni operi nei casi di divieto (espresso o tacito) previsto dalla legge, a tutela dell’interesse creditorio, ma anche di interessi superindividuali presidiati da norme imperative. La dottrina civilistica ha comunemente osservato che l’operatività  dell’istituto rimane subordinata al rispetto delle forme e delle iniziative prescritte dalle normative di settore.

Compensazione dopo il rilascio del Durc negativo

Il regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 stabilisce che la situazione di regolarità  dell’impresa sussiste in caso di crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti. In sostanza, la verifica del credito e l’accettazione da parte dell’ente debitore sono presupposti che, nel caso di specie, non sussistono. Essendosi l’impresa limitata ad opporre la compensazione del debito, e contemporaneamente a pagarlo, solo a seguito del rilascio del Durc negativo.
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