Il Consiglio di Stato, nella
sentenza n. 2450 del 22 marzo 2021, interviene sui termini e le modalità per l’invio della domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994, trattando un ricorso avverso l’ordinanza sindacale del Comune con cui era stata ingiunta la
demolizione di un fabbricato realizzato senza concessione, con struttura portante in cemento armato e copertura a solaio, delle dimensioni di metri 10,5 x 9 x 3,40, in area soggetta a vincolo di inedificabilità per fascia di rispetto stradale.
Il ricorso era motivato dalla tesi secondo cui
il pagamento dell’oblazione – inteso come mezzo idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono (non essendo imposta una forma vincolata per la redazione della domanda) – renderebbe
tempestiva l’attivazione del procedimento di sanatoria.
La domanda di sanatoria edilizia deve contenere l’indicazione dell’oggetto del condono
Il Tar aveva osservato che “Per accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile l’
identificazione dell’oggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si propone di legittimare; individuazione che
il mero pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idoneo a fornire. Tale pagamento, su c/c destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l’intenzione di oblare un qualche illecito di natura edilizia ma certamente
non vale a determinare lo specifico abuso da condonare.
Per quanto libera possa intendersi la forma della domanda, essa nondimeno deve presentare gli
elementi essenziali per renderla riconoscibile come tale. E l’indicazione dell’oggetto è uno di questi elementi. Il mero pagamento di una parte dell’oblazione non è quindi considerabile idoneo al “raggiungimento dello scopo” o valga “inequivocabilmente” a manifestare la volontà di chi ha effettuato il versamento di perseguire il condono dello specifico manufatto”.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
Il Consiglio di Stato ha considerato la domanda di sanatoria (del 2016) tardiva, in quanto il termine finale per la presentazione delle domande di condono è senza dubbio perentorio, stante il tenore letterale dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994: “La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell’oblazione,
deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995“.
Dato che,
entro il termine di decadenza, devono essere effettuate sia la
presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della
prova del pagamento dell’oblazione, la norma citata esclude logicamente che quest’ultimo adempimento possa surrogare il primo. Tanto più che, nel caso in esame, il bollettino postale indicava solo l’importo, nonché il nome, il cognome, e la residenza dell’interessata, senza alcuna indicazione del fabbricato da condonare.
Pertanto, i giudici del Consiglio di Stato hanno concluso che tale pagamento “non ha il carattere di
esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica”.
Testo della sentenza