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Dl Semplificazioni e appalti: il Quaderno Operativo Anci

Uno strumento per i piccoli Comuni, con l’analisi e l'approfondimento delle norme in materia di appalti contenute nel decreto Semplificazioni
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Dl Semplificazioni e appalti: il Quaderno Operativo Anci
L’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) ha realizzato il 23° Quaderno Operativo Anci ‘Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del Dl Semplificazioni’. Il documento è scaricabile gratuitamente alla fine dell’articolo. Contiene l’analisi e l’approfondimento delle norme in materia di appalti contenute nel decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Il documento fornisce inoltre risposte alle domande più frequenti sui temi trattati, linee d’indirizzo operative, schemi di facile consultazione per orientare gli operatori nelle scelte gestionali, fac simili di determine per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando. Il Quaderno Operativo Anci si rivolge soprattutto ai Piccoli Comuni. Che, grazie ad una proposta di Anci accolta dal Governo, possono procedere autonomamente e direttamente agli appalti di lavori, servizi e forniture fino al 31 dicembre 2021. Il provvedimento esaminato interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:
  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
La legge di conversione del decreto-legge ha introdotto correttivi significativi:
  • l’estensione dell’efficacia temporale delle norme derogatorie (31 dicembre 2021 in luogo del 31 luglio);
  • l’abbassamento della soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi (da 150.000€ a 75.000€);
  • l’inserimento di forme di pubblicità/trasparenza per la negoziata con la procedura in deroga.
Ecco in pillole le disposizioni più significative.

Affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia

Il decreto Semplificazioni introduce, nei procedimenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021, una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti c.d. sotto soglia. La deroga, quindi, può andare oltre il predetto termine di scadenza se esiste una determina a contrarre o qualsiasi altro atto prodromico all’avvio del procedimento. Per accelerare il più possibile gli acquisti di lavori, beni e servizi, sono previsti dei vincoli temporali ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione a decorrere dall’avvio del procedimento con determina a contrarre: due mesi per gli affidamenti diretti; quattro mesi per le procedure con confronto competitivo. L’affidamento diretto non comporta un obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia.

Procedura negoziata, quando?

La procedura negoziata, senza bando di gara – nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate – è prevista per l’affidamento di: a) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei Contatti (214mila euro circa), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; b) per lavori di importo pari o superiore a 150mila e inferiore 350mila euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; c)  lavori di importo pari o superiore a 350mila euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; d) lavori di importo pari o superiore a 1 milione a fino alla soglia comunitaria (5,35 mln), previa consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Affidamento di lavori, servizi e forniture sopra soglia

Come regola generale, spiega il Quaderno Operativo Anci, per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la procedura da adottare è quella ordinaria. Ossia la procedure aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione. Il procedimento deve chiudersi entro sei mesi dall’avvio delle procedure. Unica deroga prevista è la riduzione, per motivi di urgenza dei seguenti termini per la ricezione delle offerte:
  • non meno di 15 gg. per le procedure aperte;
  • non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall’invito per ricezione offerte nelle procedure ristrette,
  • 30 gg. dall’invito oltre ulteriori riduzioni per le procedure di negoziazione con invito.

Due novità

La legge di conversione ha introdotto due novità:
  • la prima attiene alla pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione;
  • la seconda novità è quella che estende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando all’affidamento di esecuzione lavori, servizi e forniture, anche ad operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa. E che abbiano stipulato accordi di programma con Pa (bonifica dei siti inquinati) prima dell’emergenza COVID-19.
Non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche il soccorso istruttorio e l’avvalimento. Infine, non è possibile derogare le norme in materia di sub appalto. Le procedure derogatorie possono essere applicate anche a tutti gli interventi relativi all’edilizia scolastica universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, ecc.. Rimettendo tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Procedura competitiva con negoziazione

a) ricezione della domanda di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. È consentito alla Stazione Appaltante di fissare un identico termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati; in assenza di accordo il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Al “dialogo competitivo” si applica il termine considerato minimo dalla norma. Che è pari a 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

Procedura negoziata senza bando

La norma non prevede alcun termine per la pubblicazione dell’avviso di indizione della gara e, quando previsto, per la ricezione delle domande di partecipazione. La procedura si applica quando in presenza delle “condizioni di legge” i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Responsabilità erariale del Rup

Sono valutati ai fini della responsabilità per danno erariale del responsabile unico del procedimento (Rup):
  •  il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
  •  la mancata tempestiva stipulazione del contratto;
  •  il tardivo avvio della esecuzione.
Fermo restando il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, si precisa che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”.

Le componenti del dolo

Il dolo è costituito da due componenti:
  •  la cosiddetta “previsione”, che consiste nella pianificazione dell’azione od omissione volta a creare l’evento dannoso;
  • la “volontà” consapevole, cioè la decisione di realizzare effettivamente il comportamento volto alla realizzazione del fatto dannoso o pericoloso.
Per i fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità, si limita ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive. Mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

Causa di esclusione e risoluzione del contratto per inadempimento

Nel caso in cui i ritardi siano imputabili all’Operatore Economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. L’ipotesi può essere compresa tra i “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. L’Anac considera quale grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara l’adozione di comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario.

DURC: chiarimenti nel Quaderno Operativo Anci

Per la validità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati…, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si determina pertanto un doppio regime in materia di Durc: a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, e per il rilascio dell’attestazione SOA, i documenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati di diritto fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dal termine dello stato di emergenza fissato al 30 luglio); b) in caso di selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal Dl n. 76/2020 non si applicano le disposizioni relative alla proroga oltre la data del 31 luglio dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

La procedura dell’informativa antimafia liberatoria “provvisoria”, proposta da Anci per accelerare l’esecuzione dei contratti pubblici, consente di stipulare i contratti di appalto anche senza certificazione antimafia, che può esser acquisita successivamente; in caso di misura interdittiva, è previsto il recesso unilaterale dal contratto. Fino al 31 dicembre 2021:
  • in caso di istanza di parte finalizzata all’erogazione di somme o benefici economici ricorre sempre il caso dell’urgenza nel caso in cui, a seguito di accesso alla Banca dati nazionale antimafia (Bdna), non vi sia il rilascio immediato della informativa liberatoria provvisoria. Ciò consente di attribuire agevolazioni, contributi, finanziamenti sotto condizione risolutiva;
  • per quanto riguarda invece l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all’affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della Bdna ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva.
Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsi entro sessanta giorni.

Documentazione antimafia richiesta

La documentazione antimafia richiesta per la stipula dei contratti pubblici è costituita da: a) comunicazione antimafia: consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del Codice antimafia. È richiesta per i contratti di valore superiore a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria (artt. 83 e 91 Codice antimafia); b) informazione antimafia: consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, e nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese. È richiesta per i contratti di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, e per i sub contratti di valore superiore a 150.000 euro, ai fini della loro autorizzazione.

Sospensione di un’opera pubblica

Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici, la sospensione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria possa avvenire solo ed esclusivamente per ipotesi tassative: a) applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all’Ue; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere. Ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da Covid-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico tali da incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, insuperabili per disaccordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. La sospensione, viene spiegato nel Quaderno Operativo Anci, è disposta dal Rup, con l’intervento anche del collegio consultivo tecnico.

Collegio consultivo tecnico

Fino al 31 dicembre 2021, è obbligatoria la costituzione di un Collegio consultivo tecnico, presso ogni stazione appaltante, per la realizzazione di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie, prima dell’avvio dell’esecuzione dell’opera. Il Collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto. Ed è formato a scelta della Stazione Appaltante da tre, o cinque componenti in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste.

Quaderno Operativo Anci: Gare in corso

Rispetto a tali procedure, fino al 31 dicembre 2021: 1. è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via d’urgenza e per i servizi e forniture l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 2. la stazione appaltante può prevedere l’obbligo per l’operatore economico di effettuare il sopralluogo, a pena esclusione, esclusivamente nei casi di particolare complessità dell’appalto da affidare; 3. alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni d’urgenza; 4. sempre in riferimento alle procedure ordinarie per affidamento lavori, servizi e forniture si applica la semplificazione dell’avvio delle stesse anche senza l’inserimento nella programmazione a condizione che entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto venga effettuato l’aggiornamento. Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti adottano il provvedimento di aggiudicazione entro il termine del 31 dicembre 2020.

Le proroghe di alcune norme del decreto “Sbloccacantieri”

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021:
  • la sospensione dell’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, per i Comuni non capoluogo di provincia;
  • la sospensione del divieto di appalto integrato;
  •  l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione;
  • il termine per l’inversione procedimentale per l’esame dell’offerta economica ai settori ordinari;
  • termine per il parere obbligatorio del Consiglio dei Lavori Pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale. O comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100milioni di euro.
E’ prorogato al 30 novembre 2021 il termine per la relazione al Parlamento sull’esito della sperimentazione;

Quaderno Operativo Anci: i commissari straordinari

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri individueranno gli interventi infrastrutturali “caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”. Per i quali è necessario nominare uno o più Commissari, da disporre con i medesimi provvedimenti. I Commissari, spiegano nel Quaderno Operativo Anci, possono emanare anche ordinanze e dovranno attenersi anche ai seguenti principi contenuti nel codice contratti pubblici: 1. principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni; 2. criteri di sostenibilità energetica e ambientale; 3. conflitti di interesse; inoltre viene precisato che il Commissario, per l’esercizio delle funzioni provveda anche a mezzo di ordinanze; 4. disposizioni in materia di subappalto. Scarica il Quaderno operativo Anci
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