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Dl Semplificazioni, le procedure semplificate non escludono quelle ordinarie

Il MIT chiarisce che negli appalti sotto soglia si può tuttora ricorrere a procedure ordinarie ma a condizione che gli affidamenti avvengano in maniera veloce
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Dl Semplificazioni, le procedure semplificate non escludono quelle ordinarie
Le procedure semplificate per gli appalti sotto soglia introdotte dal Decreto Semplificazioni non precludono la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. A patto che non rallentino gli affidamenti di incarichi per quanto concerne i contratti pubblici. È quanto emerge da una precisazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporticon il parere n. 735 del 24 settembre 2020. Un responso giuridico sollecitato da numerose stazioni appaltanti, alle prese con una normativa che lasciava troppi spazi all’interpretazione soggettiva.

Il Decreto Semplificazioni

Tutto nasce dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (il “Decreto Semplificazioni”), recentemente convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il dettato normativo ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 50/2016, il cosiddetto “Codice dei Contratti”. Tra le più importanti, l’attivazione “a tempo” di procedure semplificate per gli appalti sotto soglia, con il chiaro intento di snellire e velocizzare gli affidamenti. E qui nasce l’arcano: si tratta di procedure obbligatorie oppure no? E soprattutto: escludono quelle ordinarie?

La risposta del Ministero

La risposta del Ministero al quesito proposto, si presta ad una duplice lettura. Le nuove procedure non sono una disciplina facoltativa, in quanto “sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016”. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Allo stesso tempo, i tecnici non chiudono alla facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, “a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie”. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque “nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”.

Le nuove procedure semplificate

Il Decreto Semplificazioni prevede una procedura “derogatoria” per gli appalti sotto la soglia comunitaria. Un’opportunità utilizzabile se la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Le procedure di affidamento rientranti in queste categorie sono le seguenti. Per i seguenti lavori:
  • affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
  • procedura negoziata, senza bando:
  • previa consultazione di almeno 5 operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
  • per importi pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro è prevista la consultazione di almeno 10 operatori economici;
  • interventi con importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti), è necessaria la consultazione di almeno 15 operatori economici.

Servizi di ingegneria e architettura

Per servizi e forniture, comprendenti dunque i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, si prevede:
  • affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro;
  • procedura negoziata, senza bando, per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie. Previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Le soglie di rilevanza comunitaria

In merito alla facoltà di ricorrere alle procedure semplificate piuttosto che alle modalità tradizionali nei bandi di gara, si rammenta che l’articolo 35 del codice dei contratti prevede le seguenti soglie di rilevanza comunitaria:
  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (allegato III). Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni operanti nel settore della difesa, la soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni sub-centrali;
  • euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (allegato IX dell’art. 35).

I settori speciali

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • 1.000.000 di euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici (allegato IX).
 
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