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            PNRR e giudizi amministrativi: come cambiano? Analisi delle prime applicazioni normative
                
                    Il Governo ritiene di fondamentale importanza agire per assicurare tempestività dei necessari provvedimenti amministrativi consentendo di raggiungere traguardi e obiettivi per l’attuazione del PNRR                 
                
                    
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                I termini di attuazione degli obiettivi del PNRR
Per l’attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, quale condizione necessaria alla fruizione del relativo finanziamento europeo, è previsto il rispetto dei termini indicati. Tale aspetto è dirimente se si considera che, recentemente, la Commissione europea ha versato all’Italia la prima rata da 21 miliardi (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti al positivo riscontro del raggiungimento degli obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021. È, dunque, di fondamentale importanza che i termini indicati siano rispettati. Per fare ciò, il Governo non è nuovo all’adozione di misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: si consideri, ad esempio, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 in vista della scadenza del 30 giugno 2022 dei 45 traguardi e obiettivi da raggiungere per il conseguimento della seconda rata europea.L’articolo 3 del decreto-legge n. 85 del 7 luglio 2022: come cambia
Il Governo, dunque, ha ritenuto di fondamentale importanza agire affinché fosse assicurata la tempestività dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi per fare raggiungere traguardi e obiettivi per l’attuazione del PNRR. In particolare, infatti, il Governo ha ravvisato la necessità di accelerare gli eventuali giudizi amministrativi che dovessero sorgere in relazione ad atti e procedure di attuazione del PNRR. In particolare, la disciplina derogatoria al ricordato scopo viene introdotta dall’articolo 3 e si applica ai giudizi aventi ad oggetto “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”. A tal riguardo, sulle pubbliche amministrazioni grava l’obbligo di rappresentare tale circostanza così da consentire l’applicazione della disciplina speciale. In questi giudizi, poi, il contraddittorio è esteso anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR. L’attenzione, pur nel contesto generale degli interventi amministrativi di attuazione è rivolto, tra le righe, principalmente alle procedure ad evidenza pubblica che, in questi periodi, iniziano ad essere avviate da parte delle stazioni appaltanti pubbliche. Tra le misure acceleratorie previste si osserva:- In caso di accoglimento dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente, la discussione del ricorso nel merito sarà disposta, sempre con la medesima ordinanza (come già accade), ma nel termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. L’ordinanza di accoglimento dispone le adeguate misure istruttorie per il deposito di documenti e l’acquisizione delle ulteriori eventuali prove;
 - Analogamente, in caso di riforma dell’ordinanza cautelare di primo grado nel senso della concessione delle misure cautelari richieste, il Consiglio di Stato trasmette l’ordinanza di accoglimento al TAR competente onde procedere alla fissazione dell’udienza di discussione nel merito del ricorso nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa;
 - Decorso il periodo di trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza cautelare (ovvero dalla trasmissione dell’ordinanza cautelare in appello) senza che sia stata celebrata l’udienza di merito, le misure cautelari concesse perdono efficacia, anche se dirette a “determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.”;
 - Nelle decisioni cautelari (decreti ed ordinanze), nonché nei provvedimenti di fissazione dell’udienza di merito, il TAR deve motivare espressamente sulla compatibilità della misura adottata e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
 - Tali disposizioni si applicano anche alle misure cautelari concesse prima della data di entrata in vigore del decreto con la specifica previsione che dell’anticipazione d’ufficio dell’udienza per la discussione del merito nel termine di trenta giorni dalla concessione della misura cautelare.
 
                                    
