Edilizia

Distanze tra edifici, irrilevante la qualificazione dell’opera se le violazioni sono evidenti

Consiglio di Stato: se la violazione delle distanze appare evidente negli interventi sulla volumetria dell’immobile, in relazione ai singoli elementi progettuali, diventa irrilevante l'asserita qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia
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Distanze tra edifici, irrilevante la qualificazione dell’opera se le violazioni sono evidenti
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1867 del 5 marzo 2021, tratta delle distanze tra edifici. Chiarendo che è irrilevante la qualificazione di ristrutturazione edilizia di interventi che modificano la volumetria dell’edificio, se le violazioni alla disciplina nazionale stabilita dall’art. 9 dm n. 1444/1968 sono evidenti. La sentenza non tiene conto delle deroghe introdotte in tema di distanze tra i fabbricati dal Decreto Semplificazioni (dl n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020), dato che il caso trattato riguarda lavori avviati in precedenza, in particolare:
  • la sollevazione della falda con la formazione di un solaio di copertura piana a terrazza, collegata da una scala interna scoperta. Entrambe da ricoprire con una tettoia in plexiglas;
  • la modifica della falda con la creazione di un balcone e la sostituzione dell’esistente abbaino di dimensioni contenute con un fronte finestrato su tutta la lunghezza della falda, con conseguente modifica della sagoma.
Il comune non aveva approvato l’intervento in quanto non rispettoso della distanza di dieci metri rispetto agli edifici realizzati. Né di quella di cinque metri rispetto al confine con le medesime particelle. L’interessato si opponeva al diniego, sostenendo che l’intervento dovesse essere qualificato come una ristrutturazione edilizia. Ma il Tar Trentino Alto Adige lo assimilava invece a una nuova costruzione a motivo di una “significativa modifica della sagoma in corrispondenza della copertura dell’edificio”. Facendolo così ricadere nell’ambito di applicazione del dm 1444/1968.

La nozione di costruzione

La sentenza cita la giurisprudenza amministrativa e civile secondo cui la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio. Ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato. Indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera. In sostanza, se la violazione delle distanze tra edifici appare evidente negli interventi sulla volumetria dell’immobile, in relazione ai singoli elementi progettuali, diventa irrilevante l’asserita qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia. La circostanza che, nel computo complessivo della volumetria, l’intervento, compensando aumenti e diminuzioni, determina una complessiva riduzione dell’impatto. E non elimina l’esigenza di tutelare le distanze minime, che possono essere violate solo se il carattere di nuova costruzione sia riscontrato in rapporto ai “caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno”.
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