Edilizia
Distanze tra edifici in centro storico: i 10 metri possono essere revocati
Consiglio di Stato: per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato situato in in centro storico non devono rispettarsi le distanze minime
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Distanze tra edifici in centro storico, devono essere rispettate?
Una interessante sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St. 5830/2021) fa chiarezza sulle distanze minime da rispettare in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato situato in in centro storico.
Il caso
Una società ottiene dal Comune il permesso a costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in pieno centro storico. Ma i vicini non ci stanno e impugnano il permesso al Tar Liguria chiedendone l’annullamento. Il motivo? L’intervento edilizio avrebbe violato le distanze minime tra edifici previste dal D.M. 1444/1968. Il Tar Liguria accoglie le difese dei vicini, ritenendo che la demolizione e ricostruzione del fabbricato in zona A deve essere equiparata ad una “nuova costruzione”, e per ciò deve mantenere la distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici frontisti. Per il Tar Liguria “l’esigenza sottesa alla disciplina sulle distanze, di evitare intercapedini dannose, non cambia a seconda delle zone”. Non ci sta il Comune che ha rilasciato il permesso a costruire, e propone appello al Consiglio di Stato.Le distanze tra edifici: i riferimenti minimi
L’art. 9 del D.M. 1444/1968 sui “limiti di distanza tra edifici”, distingue tre diverse ipotesi:- fabbricati in centro storico (zona A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
- nuovi edifici ricadenti in altre zone: la distanza minima assoluta deve sempre essere di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- fabbricati in zona C: tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12.

