Edilizia

Stalle e ricoveri per cavalli: legittime solo se a debita distanza?

I ricoveri per cavalli sono considerati a tutti gli effetti stalle ai fini della disciplina sulle distanze
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Stalle e ricoveri per cavalli: legittime solo se a debita distanza?

Per le realizzazione di “stalle e simili”, nella disciplina delle distanze minime, si deve applicare l’art. 890 c.c. Inoltre il permesso di costruire adottato in violazione delle distanze stabilite dai regolamenti è suscettibile di annullamento. È quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 4696 del 29 maggio 2025.

Il fatto

La questione giunta all’attenzione del Consiglio di Stato originava dall’impugnazione di un permesso di costruire col quale il titolare di un’impresa agricola veniva autorizzato al mutamento di destinazione d’uso dei suoi terreni, ivi inclusa l’installazione di alcune strutture destinate al ricovero di cavalli. Il titolo edilizio veniva impugnato dai proprietari del terreno finitimo per asserita violazione delle disposizioni in tema di distanze delle N.T.A. in quanto le strutture di ricovero per cavalli erano poste ad una distanza inferiore ai 200 metri previsti.

In primo grado il TAR dà ragione ai proprietari del terreno finitimo, così annullando il titolo edilizio.

Sia il Comune sia l’imprenditrice agricola ricorrono innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina sulle distanze al caso di specie. Di diverso avviso i Giudici di Palazzo Spada: il permesso di costruire è illegittimo.

Le distanze tra edifici

Negli interventi di nuova costruzione (così come nei casi di sopraelevazione degli edifici preesistenti) occorre prestare attenzione alle disposizioni, nazionali e locali, sulle distanze. In particolare, infatti, viene disciplinata la distanza minima tra edifici dal legislatore nazionale, essendo rimessa alla potestà regolamentare dei singoli Comuni prevedere distanze inferiori.

Le censure degli appellanti (Comune e imprenditrice agricola) si sono orientate verso l’applicazione delle norme più favorevoli sulla distanza tra edifici (ex art. 873 c.c.) e sugli edifici non soggetti a tale obbligo (ex art. 879 c.c.) tra cui rientrano quelle costruzioni “in confine con le piazze le pubbliche vie”.

Quali sono le distanze minime per le stalle?

Nel caso di specie, tuttavia, non trovavano applicazione le disposizioni nazionali in tema di distanze tra edifici ex art. 873 c.c. ma quelle sulle distanze “per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi” di cui all’art. 890 c.c.. Tale disposizione si applica, tra gli altri, alle “stalle e simili” e prevede l’obbligo di “osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”.

Nel caso di specie, dunque, trovavano esclusiva applicazione le disposizioni comunali di riferimento in quanto la norma non fissa le distanze minime da rispettare nella realizzazione delle opere in esse elencate, in ragione di una presunzione assoluta di pericolosità delle opere.

Le stalle, infatti, come allevamento di animali, sono ritenute industrie insalubri e, pertanto, proprio sulla scorta delle disposizioni richiamate – applicate dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento – deve essere tenuta ad idonea distanza dalle abitazioni, così da evitare immissioni pregiudizievoli sotto il profilo igienico-sanitario. La decisione sull’idoneità della distanza è rimessa, come indica la norma, ai “regolamenti” da intendersi quali regolamenti generali e quelli particolari ma anche la normativa generale dettata in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi.

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