Edilizia

Disfunzioni telematiche nella gara, quali le responsabilità?

Il soccorso istruttorio scatta solo se, presentando per via telematica la domanda di partecipazione, il candidato incontra ostacoli oggettivi
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Disfunzioni telematiche nella gara, quali le responsabilità?

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6281 del 17 luglio 2025, tratta il tema delle disfunzioni telematiche nelle procedure di gara, respingendo l’appello di una società che chiedeva la riapertura dei termini della procedura di gara telematica aperta, lamentandone l’illegittimità e chiedendone pertanto l’annullamento, non avendo potuto trasmettere l’offerta per il “blocco” impostole dalla piattaforma telematica per causa riconducibile alle lacune e alle informazioni contraddittorie offerte dalla lex specialis in relazione alle modalità di compilazione del DGUE.

Disfunzioni telematiche procedure di gara: la sentenza

Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza in materia, in particolare il principio della cd. autoresponsabilità della ditta partecipante per le ipotesi di mancata (o tardiva) presentazione, con modalità telematiche, della domanda di partecipazione ad una procedura di gara. Tale principio non può considerarsi assoluto, essendo inevitabilmente condizionato dalla idoneità delle piattaforme informatiche predisposte dalla amministrazione, al fine di assicurare il regolare e tempestivo inoltro delle domande da parte dei candidati.

Il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato rende applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al concorrente.

Il blocco del sistema e i doveri di diligenza

Nel caso in esame, il blocco del sistema è dipeso da circostanze estranee a profili legati al malfunzionamento del sistema. L’iniziale problematica di malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara era legata esclusivamente all’errata indicazione dei CIG, ed è stata poi risolta dalla stazione appaltante, che ha informato i partecipanti dell’errore, provvedendo a posticipare il termine di presentazione delle offerte.

L’appellante ha effettuato un tentativo di invio soltanto alcuni minuti prima della scadenza del termine. Tale condotta non appare in alcun modo rispondente ai doveri di diligenza gravanti su ogni impresa partecipante alla gara, poiché la compilazione in limine temporis della domanda espone il soggetto partecipante al rischio di non poter gestire eventuali problematiche legate alla gestione del software.

L’appellante nemmeno si è avvalso della facoltà di richiedere una consulenza informatica in relazione all’accesso alla piattaforma, come il Disciplinare di gara prevedeva. Per tali ragioni, la mancata partecipazione dell’appellante alla gara è dipesa non già da un oggettivo malfunzionamento del sistema, ma dalla sua assenza di diligenza, sia per aver compilato la domanda soltanto a ridosso della scadenza del relativo termine, e sia per non aver saputo compilare correttamente il DGUE per cause riconducibili unicamente alla sua sfera di azione.

Per tali ragioni, del tutto correttamente l’Amministrazione non ha ammesso l’appellante al soccorso istruttorio, che se attivato in dipendenza di situazioni imputabili unicamente all’appellante, avrebbe determinato una non consentita violazione della parità di condizioni di tutti i soggetti partecipanti alla gara.

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