Edilizia

Certificazioni SOA: dal 1° luglio in vigore la disciplina

Le novità per i bonus edilizi in Condominio: dal 1° luglio cambia la disciplina, in vigore le certificazioni SOA in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti
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Certificazioni SOA: dal 1° luglio in vigore la disciplina

Cambia la disciplina certificazioni SOA. Le disposizioni del d.l. n. 21/2022, art. 10bis, aventi efficacia a partire dal primo gennaio 2023, spiegheranno la loro efficacia definitiva a partire dal 1° luglio 2023, in concomitanza con l’entrata in vigore del dlgs 36/2023, cioè il nuovo Codice Appalti, imponendo l’obbligo di affidare i lavori edilizi per i quali si intenda fruire dei relativi bonus fiscali ad imprese in possesso della qualifica SOA. 

Si precisa che il complesso regime normativo transitorio potrebbe generare delle difficoltà applicative, in quanto si evidenziano alcune incertezze da chiarire.

Disciplina certificazioni SOA in vigore dal 1 luglio 2023

L’art. 10bis d.l. n. 21/2022 ai fini della fruizione di bonus fiscali connessi all’esecuzione di opere edilizie ha imposto la condizione che questi siano affidati ad imprese in possesso della qualifica SOA.

Non tutti i lavori oggetto di incentivi fiscali, però, sono sottoposti a tale condizioni ma solamente quelli la cui esecuzione sia di importo superiore a 516.000 euro.

Tale condizione ha trovato, tuttavia, un’applicazione dilazionata e frazionata nel tempo, sino ad arrivare alla sua definitiva efficacia dal 1 luglio 2023, senza eccezioni alcune.

Se dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, per il riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, era possibile ricorrere ad imprese che non erano in possesso della certificazione SOA (solamente nel caso in cui queste avessero già sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione), dal 1° luglio 2023, invece, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidata esclusivamente alle imprese già in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

Anche la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata a possesso della certificazione SOA.

Anche nel caso di contratti stipulati nel regime derogatorio dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 con imprese che non erano in possesso della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 rimane subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

L’applicazione della norma

Il possesso della certificazione SOA, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio, si rende necessario solamente per la fruizione della detrazione ovvero per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, di cui ci eravamo già occupati qui. Tra l’altro la circolare chiarisce anche che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali non si richiede il rispetto degli obblighi introdotti dall’articolo 10bis d.l. n. 211/2022, anche successivamente al 1° luglio 2023.

Proseguono secondo il regime previgente e senza applicazione delle norme speciali in commento, i lavori in corso di esecuzione all’entrata in vigore della l. n. 51/2022 ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore.

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