Il Tar conferma l’efficacia retroattiva del Decreto Salva Casa
Il nuovo strumento semplificato introdotto dal Decreto Salva Casa può riguardare anche irregolarità commesse prima della sua entrata in vigore. Il Tar Campania, Sezione staccata di Salerno, con la sentenza numero 406 del 27 febbraio 2025, apre ad un’applicazione generosa della nuova sanatoria semplificata, introdotta dal decreto legge numero 69/2024, poi convertito con modifiche nella legge numero 105/2025, e contenuta nell’articolo 36 bis del d.P.R. 380/2001. Ad avviso del collegio giudicante, la disciplina di maggior favore introdotta dal Salva Casa nel Testo Unico dell’edilizia, in quanto integrante un’ipotesi di diritto sopravvenuto, può essere estesa a tutte quelle procedure amministrative sanzionatorie, che, pur essendo già pendenti prima dell’entrata in vigore della norma, riguardano però fattispecie demolitorie non ancora portate a compimento definitivo, attraverso il ripristino dello stato dei luoghi.
La vicenda processuale
Nel caso di specie, l’istante aveva presentato al Comune una domanda di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, avente ad oggetto la regolarizzazione, attraverso la procedura semplificata introdotta dal Salva Casa, di parziali difformità precedentemente realizzate e consistenti:
- nel cambio d’uso da sottotetto ad abitazione;
- nella realizzazione di una tettoria in legno, con copertura di tegole di laterizio.
L’ufficio tecnico comunale, nonostante la nuova previsione normativa, negava la richiesta sanatoria e notificava alla parte l’ordine di demolizione.
Avverso tali provvedimenti, proponeva gravame innanzi al Tar Campania, sezione staccata di Salerno, la ricorrente, affinché, previa sospensione dell’ordine di demolizione, ne venisse accertata l’illegittimità, con conseguente annullamento della sanzione ripristinatoria irrogata dall’ente locale.
Costituitosi in giudizio il Comune intimato, che insisteva per il rigetto del ricorso proposto, il Tar Campania, ritenendo, al contrario, l’impugnazione manifestamente fondata, l’accoglieva, con la sentenza numero 406, pubblicata il 27 febbraio 2025, resa in forma semplificata.
Il Salva Casa come diritto sopravvenuto
Non condivisibile, per il giudice amministrativo campano, oltre che del tutto inconferenti ai fini del diniego dell’invocata sanatoria, le difese svolte dal Comune, in quanto legate a un quadro normativo previgente ed ormai superato, per effetto del diritto sopravvenuto (il c.d. ius superveniens), introdotto dalla legge di conversione del Salva Casa all’interno del nuovo articolo 36 bis del d.P.R. 380/01, correttamente invocato dalla ricorrente.
Prive di rilievo, dunque, per il Tar Campania, le considerazioni articolate dall’intimato, a fondamento dei provvedimenti impugnati, secondo le quali la sanatoria non poteva essere concessa per due motivi fondamentali:
- sia perché le opere da sanare non rispettavano gli strumenti urbanistici in vigore all’epoca della richiesta;
- sia perché le ordinanze di demolizione già emesse rendevano impossibile una successiva regolarizzazione delle opere.
L’applicabilità della procedura semplificata
A conclusione del proprio sintetico iter argomentativo, il Tar Campania, richiamando quanto espresso di recente dal Consiglio di Stato, sottolinea come l’applicazione di una norma sopravvenuta, quale il Salva Casa appunto, non possa incontrare ostacoli, ricorrendone i presupposti di legge, anche in pendenza dell’ordinanza demolitoria già notificata alla parte, a condizione che la stessa non abbia avuto ancora concreta e definitiva esecuzione.
Si legge, infatti, in un passo particolarmente esplicativo della parte motiva della pronuncia in commento che: “Al riguardo, è da ritenersi che – come inferibile da Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486 – il ius superveniens costituito dalla disciplina “Salva Casa” (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) faccia premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi”.
Sulla base di tali premesse, il ricorso merita accoglimento, l’ordinanza viene annullata ma le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti, proprio in virtù della novità della materia trattata.