Appalto e difetti di costruzione: è responsabile il direttore dei lavori strutturali
La Corte d’Appello de L’Aquila, con la sentenza numero 311 del 10 marzo 2025, ha stabilito che, se nel contratto d’appalto è espressamente prevista la figura specifica del direttore dei lavori strutturali, accanto a quella ordinaria del direttore dei lavori generali, eventuali difetti di costruzione dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del primo e non del secondo, cui non potranno imputarsi, nemmeno in via residuale, i vizi esecutivi emersi in fase di cantiere.
Questo principio, di estrema rilevanza pratica, fornisce una differente chiave di lettura, rispetto a quella consolidata nella giurisprudenza largamente dominante, in tema di compiti, oneri e responsabilità ascrivibili ordinariamente al direttore dei lavori.
Direttore dei lavori strutturali: il caso
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza numero 1009/2023, ha respinto, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, l’azione risarcitoria proposta dall’impresa appaltatrice nei confronti di un professionista (nel caso di specie, un architetto), cui era stata affidata la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, in relazione alla ristrutturazione da realizzarsi all’interno di un fabbricato residenziale.
In particolare, la colpa professionale imputata dall’attrice al convenuto, aveva avuto origine da una grave difformità esecutiva, rispetto al progetto assentito, consistente nella traslazione del piano di calpestio originariamente previsto, che aveva determinato un innalzamento dell’altezza di quota del fabbricato di un metro e venti.
In conseguenza di tale scostamento progettuale, l’attrice aveva non solo subito, da parte della committenza, la risoluzione del contratto d’appalto affidatole, ma aveva dovuto anche corrispondere alla proprietaria di un fondo confinante, che aveva denunciato un’importante riduzione di luce e di veduta, la cifra di € 52.000,00, al fine di definire stragiudizialmente la vicenda e prevenire il contenzioso.
Per questo, a sua volta, l’impresa aveva agito in rivalsa nei confronti del direttore dei lavori, ritenuto responsabile dell’occorso e, di conseguenza, dei danni patrimoniali subiti.
La difesa del convenuto
Il professionista, nel costituirsi in giudizio innanzi al giudice di primo grado, aveva respinto ogni addebito, facendo leva su due argomenti principali ed assorbenti, rispetto ad ogni ulteriore considerazione:
- in primo luogo, il convenuto ha evidenziato la rilevanza da attribuirsi alle clausole del contratto d’appalto, che prevedevano l’esistenza di un’ulteriore figura specifica, ossia quella del direttore dei lavori per la fase strutturale, al quale doveva essere attribuita, come unico responsabile, la grave discordanza relativa all’innalzamento del fabbricato, che tanti disagi aveva prodotto;
- inoltre, il professionista, a propria ulteriore discolpa, ha dimostrato che, nel giorno in cui furono posate le fondazioni, era assente dal cantiere, in quanto ricoverato per un intervento chirurgico, come da certificazione medica ritualmente prodotta.
Il giudice del merito ha integralmente condiviso tale ricostruzione dei fatti, con conseguente rigetto dell’azione proposta, e l’attrice, ritenendo ingiusta la sentenza del Tribunale di Pescara, ha dunque proposto appello innanzi alla Corte distrettuale de L’Aquila.
Il giudizio d’appello
La Corte distrettuale de L’Aquila, con la sentenza numero 311 del 10 marzo 2025, ha respinto l’appello, condannando altresì la soccombente alle spese del secondo grado di giudizio, sulla base delle seguenti considerazioni di diritto.
Correttamente, il giudice d’appello ricostruisce con precisione l’ambito delle responsabilità ordinariamente ascrivibili al direttore dei lavori, nelle ipotesi appalto, dando conto dell’univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. Civ, Sez II, 18.10.2024 n. 27045).
Il direttore dei lavori strutturali e la rilevanza delle clausole contrattuali
Ciononostante, precisa la Corte d’Appello, tale pacifico arresto non è afferente al caso di specie, e pertanto sbaglia la difesa dell’impresa nel richiamarlo, in quanto deve senz’altro darsi prevalenza, rispetto alla posizione espressa dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, alle clausole del contratto d’appalto che prevedevano, accanto alla figura del direttore dei lavori, quella più specifica, ed ulteriore, di un direttore dei lavori strutturali.
Quest’ultimo, per contratto:
- era chiamato a presiedere alla corretta esecuzione materiale delle opere, per evitare, attraverso un’accurata attività di vigilanza, i difetti di costruzione, poi concretamente verificatisi nella vicenda sottoposta a scrutinio;
- di conseguenza, è quest’ultimo professionista che deve rispondere, per colpa professionale, dei vizi e dei difetti realizzati in cantiere, durante la fase esecutiva.
Sul punto, afferma testualmente la corte distrettuale: “Sulla scorta di quanto riportato nel contratto di appalto, il direttore dei lavori strutturali (…) avrebbe anche dovuto non solo rilevare lo scostamento rispetto al progetto iniziale, ma anche avrebbe dovuto redigere una specifica relazione (…)”.
Al contrario, osserva il giudice d’appello, la persistenza della responsabilità e del dovere generale di controllo in capo alla direzione dei lavori generale, avrebbe continuato ad operare nelle forme ordinarie e non derogatorie, come da contratto, solo nell’ipotesi in cui il convenuto/appellato si fosse avvalso di un mero sostituto, ossia di un altro professionista quale ausiliario, conservando, per questo, integralmente il proprio ruolo di unico responsabile della direzione dei lavori.
Inevitabile la conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, dunque, e condanna alle spese per l’incauta appellante, in applicazione del principio della soccombenza.

