Edilizia
Direttore dei lavori interno, precisazioni Anac sul conferimento dell’incarico
Il presidente Giuseppe Busia fornisce una serie di indicazioni operative sui professionisti che possono svolgere un ruolo così delicato
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L’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce una serie di indicazioni operative alle stazioni appaltanti nel caso decidano di affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori. Come ricorda il presidente dell’Autorità, Giuseppe Busia, la materia degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal decreto legislativo n. 50/2016. Il Codice “ne prevede l’attribuzione o all’interno delle stazioni appalti o all’esterno”. In particolare, l’articolo 24 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, mette alcuni paletti per quanto concerne le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Ecco cosa prevede la normativa e le delucidazioni fornite da Anac sul direttore dei lavori interno.
Anac e lavori pubblici
L’Autorità elenca una serie di attività relative ai lavori pubblici. Tra queste, la loro esecuzione, il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione nonché la direzione dei lavori. Senza dimenticare gli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente. Ebbene, attività espletate:- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- anche dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- dai soggetti di cui all’articolo 46.
La direzione dei lavori
Focus anche sull’articolo 101 dedicato ai “Soggetti delle stazioni appaltanti”. Il Codice obbliga le stazioni appaltanti ad individuare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, del direttore dei lavori. Il professionista, scelto su proposta del responsabile unico del procedimento, “può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere (comma 2)”. La stessa disposizione, inoltre, individua sia i compiti e le attività del direttore dei lavori sia le sue responsabilità (comma 3). Altro passaggio importante, l’articolo 111 “Controllo tecnico, contabile e amministrativo”. Si precisa che se le amministrazioni aggiudicatrici non riescono ad espletare la direzione dei lavori, la possono affidare, nell’ordine:- ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo;
- al progettista incaricato;
- ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1).
Scelta interna
Ebbene, alla luce delle normative appena esposte, l’Anac informa che nel caso in cui le stazioni appaltanti volessero affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse dovrebbero individuare, prima dell’avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo. In questo caso, il professionista incaricato deve essere scelto tra i dipendenti:- dei propri uffici tecnici;
- degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

