Digitalizzazione degli appalti: come cambia il ciclo di vita dei contratti pubblici

Tra le disposizioni rilevanti per gli appalti ai fini della Parte II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” contenute nel d.lgs. n. 36/2023, si segnala l’articolo 30, relativo alla possibilità di utilizzare procedure automatizzate. Analizziamo le principali novità.
La digitalizzazione nel ciclo di vita degli appalti
A partire dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni contenute nella Parte II del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Tale digitalizzazione si inserisce nel più ampio contesto della digitalizzazione dell’azione della pubblica amministrazione correlata alle esigenze costituzionali di buon andamento, declinate nei termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
In tale direzione si muove l’intenzione del legislatore per favorire la massima digitalizzazione possibile dell’azione amministrativa nel suo complesso, anche sfruttando le risorse del PNRR. In tale contesto si registra nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) la prima norma di diritto positivo di disciplina dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte della pubblica amministrazione: ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, dunque, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno ricorrere a procedure automatizzate, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 19, comma 7, e dell’art. 30.
L’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
Come accennato, l’articolo 30, d.lgs. n. 36/2023, disciplina espressamente la possibilità che nel ciclo di vita dei contratti pubblici si faccia ricorso a procedure automatizzate, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti (ovvero la traduzione delle distributed ledger technologies, genus che comprende le tecnologie di blockchain), al fine di “migliorare l’efficienza” delle stazioni appaltanti.
Al netto di tale indicazione generalizzata, di dubbia innovatività visto il precipitato dell’art. 97 Cost. sulla digitalizzazione amministrativa alla luce del principio di buon andamento e, quindi, di efficienza, l’elemento che merita una riflessione è, invece, il recepimento normativo, tra i primi sul punto, delle indicazioni già offerte dalla giurisprudenza sul tema (ex multis, TAR Lazio, sent. n.3769/2017; Cons. Stato, 7891/2021) e dalla disciplina europea (soprattutto in materia di protezione dei dati personali – Reg. UE 2016/679, GDPR).
Digitalizzazione appalti: le “soluzioni tecnologiche”
L’utilizzo delle “soluzioni tecnologiche” per l’automatizzazione delle procedure di gara deve fondarsi su alcuni principi fondamentali:
- la trasparenza: nel senso di piena disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;
- la supervisione umana: mediante la previsione di “prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione”;
Se con il secondo comma si dettano dei principi generali per l’utilizzo di procedure automatizzate durante l’attività amministrativa, il terzo comma della norma in commento disciplina le ipotesi della decisione algoritmica, individuando quali principi debbano essere rispettati. Ancora una volta, forte è l’impatto della giurisprudenza formatasi sul tema. I principi rilevanti – vero e proprio statuto del diritto delle nuove tecnologie – sono così indicati in:
- conoscenza e comprensibilità: riguardante il diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
- non esclusività della decisione algoritmica: la necessità che nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
- non discriminazione algoritmica: l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici (sulla base della nazionalità, dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale – come chiarisce il successivo comma 4).
Nel caso in cui si adottino soluzioni tecnologiche per l’automatizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il comma 5 dell’articolo in commento impone un obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (come nel caso dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e, all’opposto, del Ministero della Difesa).