Come funziona l’accertamento di una dichiarazione falsa dopo l’esecuzione di un appalto?
                                Anche se i lavori risultano ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa dopo l’esecuzione dell’appalto, procedendo di conseguenza, qualora si rivelassero false, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – reso in attuazione dell’art. 213, comma 10, del previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020 – alle comunicazioni previste al fine di consentire l’annotazione nel Casellario informatico.
Tali comunicazioni devono essere rese in tutti i casi in cui la stazione appaltante abbia accertato che una dichiarazione resa dall’aggiudicataria in sede di gara sia risultata poi non veritiera.
Questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con atto del Presidente del 10 luglio 2024 – Fasc. ANAC 1441/2024, nell’ambito di un contratto di lavori di risanamento.
Dichiarazioni false in appalto: il caso
In questa circostanza, l’impresa si è aggiudicata i lavori con la spendita di un’attestazione SOA conseguita con i requisiti rivenienti dal ramo d’azienda concesso in affitto da una società terza. Tuttavia presso la Camera di Commercio risultava annotata la perdita di efficacia del predetto contratto di affitto a seguito del recesso da parte dell’impresa locatrice – annotato nel Registro delle imprese -, circostanza riscontrata dalla SOA in sede di verifica triennale dell’attestazione con la dichiarazione formale di decadenza dell’attestazione con efficacia retroattiva.
L’aggiudicazione era quindi avvenuta in carenza dei requisiti di qualificazione richiesti.
La stazione appaltante, invece, non si era avveduta della mancanza del requisito in quanto aveva confidato nella dichiarazione dei requisiti formulata dalla ditta per la partecipazione alla gara laddove, sulla base del DGUE e della domanda di partecipazione, la stessa non era stata posta “nella possibilità di assumere alcuna notizia circa il venir meno dei requisiti di qualificazione della ditta sopra citata e la sua conseguente inidoneità a svolgere i lavori richiesti”.
Il dovere di diligenza dell’operatore economico
Sul punto, la giurisprudenza ha rilevato un dovere di diligenza a carico dell’operatore economico, laddove si rileva che “La giurisprudenza, infatti, è ormai costante e conforme (cfr., tra le tante TAR Lombardia, sentenza n. 2598/2021, TAR Campania, sentenza n. 1936/2022) nel ritenere che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, all’impresa che partecipa a pubblici appalti deve essere richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media. Diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche (TAR Piemonte, sent. n. 616/2022), tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara” (cfr. TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 707/2023).
Ad avviso dell’ANAC, tale situazione consente di configurare la violazione da parte dell’impresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nell’ambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti.
Da quanto sopra emerso ne deriva che, anche se i lavori risultano ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria, procedendo di conseguenza, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – reso in attuazione dell’art. 213, comma 10, del previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile alla fattispecie – alle comunicazioni previste al fine di consentire l’annotazione nel Casellario informatico, con le modalità indicate dall’Autorità.
                                    
