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Dgue, i chiarimenti del Mit sulla compilazione del formulario

Fornite nuove indicazioni per la corretta compilazione del modello di formulario del Documento di Gara unico Europeo (DGUE) nel formato digitale
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Dgue, i chiarimenti del Mit sulla compilazione del formulario

È stato pubblicato l’aggiornamento delle linee guida per la compilazione del modello di formulario del Documento di Gara unico Europeo (DGUE). La nota di riferimento (prot. 6212 del 30 giugno 2023) della Direzione Generale Mit per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, fornisce alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli operatori economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (1 luglio 2023).

La stessa Direzione Generale, con la nota prot. 6213 del 30 giugno, ha evidenziato che, con riferimento alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi, continuano a valere le modalità dell’applicativo informatico – Servizio contratti pubblici – SCP (articolo 21 del D.lgs. 50/2016).

Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.
La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle suddette specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’operatore economico attesta di:

  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
  • soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
  • rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti:

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull’ente concedente). Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto. In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla Sez. A – Informazioni sull’Operatore economico, la nota n. 6212 fornisce i seguenti chiarimenti:

1) Riquadro “Operatore economico PMI”. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Codice.
2) Riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali”. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

  • gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) alla voce “Fornire il nome dell’elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;
  • se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;
  • se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell’elenco ufficiale”. Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C. 3) Riquadro “Forma di partecipazione”.

Relativamente alla Sez. B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, la nota n. 6212 specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all’articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Per quanto concerne la Sez. C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti, relativamente all’avvalimento di cui all’articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, l’operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

La nota n. 6212 specifica, inoltre, che l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta, a cui può essere collegato l’incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente. In ordine alla Sez. D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento, relativamente al subappalto di cui all’art. 119 del 4 Codice, si specifica che l’operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare.
Se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

La Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice). La Sez. A – Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all’ dell’articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all’articolo 94, comma 3, del Codice. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso.

La Parte IV – Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali). L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione. Il riquadro “Altri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli li operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, la nota n. 6212 evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

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