Edilizia

Demolizione sottotetto in edificio storico, quali vincoli?

Consiglio di Stato: negli edifici storici in Zona A, gli interventi ammessi devono mantenere le caratteristiche tipologiche e strutturali
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Demolizione sottotetto in edificio storico, quali vincoli?
Demolizione sottotetto, quali vincoli in caso di edificio storico? Risponde il Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7012 del 19 ottobre 2021, tratta un intervento consistente nella “sostituzione solaio di calpestio piano sottotetto e demolizione della corrispondente copertura per la realizzazione di terrazzo uso stenditoio”, per cui un’Amministrazione Comunale aveva negato la Scia, trattandosi di edificio storico ricadente in zona urbanistica omogenea A del vigente Prg, assoggettata alla normativa di cui all’art. 5 della Nta, che ammette su tali edifici interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo, tra i quali non rientrava l’intervento richiesto. Posto che:
  • alterava la volumetria complessiva del fabbricato;
  • comportava una diversa destinazione d’uso in dipendenza della progettata demolizione di parte del sottotetto e della relativa riconversione in terrazzo praticabile.

Demolizione sottotetto: l’intervento deve rispettare le caratteristiche tipologiche e strutturali dell’edificio

Sul motivo del ricorso, che sosteneva la natura meramente conservativa dell’intervento contestato, il Consiglio di Stato ha escluso tale qualificazione, poiché l’intervento modifica le caratteristiche planovolumetriche e di sagoma dell’edificio, e quindi risulta incompatibile con la disciplina dell’art. 5 della Nta del Prg che impone l’obbligo di assicurare il mantenimento delle caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici compresi in Zona A. Sull’altro motivo del ricorso, che lamentava l’inadeguata motivazione del provvedimento del Comune, la sentenza chiarisce che la “motivazione” delle determinazioni che accordano o negano il permesso di costruire si risolvono in realtà nella verifica che l’intervento progettato sia conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti. Spetta al richiedente il compito di fornire all’Amministrazione tutti gli elementi idonei a dimostrare la compatibilità dell’intervento in progetto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La sentenza ha quindi confermato il provvedimento di diniego della Scia per violazione delle Nta del Prg. Consiglio di Stato, sentenza n. 7012 del 19 ottobre 2021
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