Edilizia

Demolizione e ricostruzione: quando si applica l’Iva al 10 per cento?

L'AdE interviene sul trattamento Iva agevolata per lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di nuovi edifici
Condividi
Demolizione e ricostruzione: quando si applica l’Iva al 10 per cento?

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 446, interviene sul trattamento Iva applicabile ai lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di nuovi edifici adibiti destinati a caserme.

Il quesito: Iva agevolata applicabile ai lavori di demolizione

Una Provincia, in base all’Intesa Istituzionale di Programma stipulata con il Governo, dovrà realizzare una serie di interventi in immobili la cui proprietà lo Stato si è impegnato a trasferire all’Ente territoriale. Tra gli interventi a carico della Provincia sono previsti:

  • lavori di demolizione delle strutture esistenti e successiva realizzazione dei nuovi edifici adibiti ad alloggi per militari;
  • realizzazione degli interventi tramite due appalti separati di cui il primo, che risulta propedeutico alla realizzazione del secondo, consistente nella completa demolizione degli edifici e dei sottoservizi esistenti e il secondo relativo alla vera e propria realizzazione dei nuovi edifici costituiti da una palazzina per esigenze alloggiative. I due appalti anche se affidati a due imprese diverse rientrano nel medesimo quadro progettuale.

La Provincia chiede di conoscere l’aliquota Iva applicabile ai lavori di demolizione, propedeutici alla realizzazione dei nuovi edifici destinati a caserme.

Il parere dell’Agenzia

Sono agevolati in termini di aliquota Iva del 10 per cento gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, tra cui sono compresi (lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380 del 6 giugno 2001) “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

L’aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.) ossia si prescinde dalla tipologia di immobile.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demolizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, l’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota Iva del 10 per cento, fermo restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

Condividi

Potrebbero interessarti

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario