Demolizione abusi edilizi e inerzia del Comune: chi ne risponde?
Demolizione abusi edilizi, cosa succede se il Comune non procede?
I rimedi previsti dalla legge se l’abuso non viene demolito. La nuova competenza del Prefetto alla esecuzione della demolizione, introdotta dalla conversione in Legge del Decreto Semplificazioni. Cosa fare se il fabbricato del vicino, dichiarato abusivo, non viene demolito? A chi spetta la competenza alla demolizione e a quali enti occorre rivolgersi?
A queste domande, tutt’altro che rare nella prassi quotidiana, ha risposto il Tar Campania con la sentenza n. 6327 del 7 ottobre 2021.
Demolizione abusi edilizi: il caso
Si tratta di una situazione che accade piuttosto di frequente nella pratica. Il Tar accerta con sentenza l’illegittimità dell intervento edilizio compiuto sull’immobile del vicino di casa (in questo specifico caso era stato ampliato il volume e mutata la destinazione d’uso del fabbricato). Il Comune, sulla base della decisione, ingiunge la demolizione dell’abuso, ma l’ordinanza comunale non viene eseguita.
Il vicino di casa, danneggiato dall’abuso, si attiva quindi inoltrando una diffida al Comune, alla Soprintendenza, alla Regione e al Prefetto. E tuttavia nessuna delle amministrazioni invocate si attiva. A questo punto il vicino è costretto a rivolgersi al Giudice, promuovendo ricorso al TAR per lamentare l’illegittimità del silenzio degli enti chiamati in causa, e ottenere la nomina di un commissario che si sostituisca alle amministrazioni inadempienti.
Qual è l’amministrazione responsabile?
Il Tribunale Amministrativo con la sentenza in commento, ricostruisce la normativa che regola la materia della demolizione delle costruzioni abusive, alla luce delle recenti modifiche introdotte con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni (D.l. 76/2020). Le norme generali a riguardo si trovano agli art. 27 e seguenti del testo unico edilizia (DPR 380/2001).
L’art. 27 affida la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia all’ufficio comunale.
Il dirigente o il responsabile dell’ufficio tecnico che accerti la presenza di opere abusive sul territorio del comune, ha il compito di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.
La Sopraintendenza ha una competenza concorrente con quella del Comune, se l’abuso ricade su beni assoggettati alla sua vigilanza.
Quando si tratta di abusi commessi su opere di particolare importanza artistica, o su area archeologica, o su immobili soggetti al vincolo di inedificabilità assoluta, la demolizione spetta alla Soprintendenza, su richiesta del Comune o della Regione, oppure in ogni caso decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito.
Procedimento comunale per la demolizione abusi edilizi
Il procedimento per la demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità del permesso a costruire, è regolato dall’art. 31 del Testo unico edilizia.
La procedura si snoda in diversi passaggi:
- accertamento dell’abuso;
- ingiunzione di demolizione da parte dell’ufficio tecnico del comune, e rivolta al proprietario o al responsabile dell’abuso nel termine di 90 giorni;
- acquisizione di diritto al patrimonio comunale se la demolizione non viene eseguita entro 90 giorni. Se l’abuso era stato commesso in presenza di vincolo di inedificabilità, l’acquisizione di diritto del bene avviene in favore dell’ente preposto alla tutela del vincolo, e l’ordinanza di demolizione compete a questo ente, fermo restando che le spese di demolizione sono sempre a carico del responsabile. Se invece su quel bene concorrono più vincoli di inedificabilità, il bene viene acquisito al patrimonio comunale. A tal fine viene notificato al proprietario del bene l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. Questo atto costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
- accanto all’acquisizione del bene al patrimonio comunale, l’art. 31 comma 4 bis prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2 mila Euro ad un massimo di 20 mila Euro, il cui provento va nelle casse del comune ed è destinato esclusivamente all’esecuzione della demolizione. Se l’inottemperanza alla demolizione permane, il comma 4 quater consente che la sanzione venga più volte reiterata.
E se il Comune non completa il procedimento di demolizione?
Il problema pratico si pone però perché la norma non specifica entro quanto tempo debba avvenire l’immissione in possesso, e quali siano le conseguenze se l’amministrazione non vi procede . Non è raro allora che nonostante l’ordine di demolizione e l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune, l’immobile abusivo resti per lungo tempo nella disponibilità del proprietario che ha commesso l’illecito edilizio.
I rimedi per il caso, tutt’altro che infrequente, di mancata demolizione dell’immobile abusivo, sono previsti dall’art. 41 TU edilizia (DPR 380/2001), norma completamente rinnovata dal Decreto semplificazioni (D.l. 76/2020). Prima dell’intervento del 2020, l’art. 41 stabiliva che a dicembre di ogni anno il responsabile dell’ufficio tecnico comunale predisponesse l’elenco degli immobili abusivi e non sanabili, da inviare alla Prefettura. L’ esecuzione della demolizione degli abusi doveva essere disposta dal Prefetto, che provvedeva anche dando incarico con trattativa privata ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
La competenza del Prefetto dopo la modifica del Decreto Semplificazioni
Il testo dell’articolo 41 è stato sostanzialmente modificato dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni La nuova norma prevede che se le procedure di demolizione non vengono avviate entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso la competenza alla demolizione è trasferita automaticamente al Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune per le esigenze tecnico progettuali.
Per verificare che le procedure di demolizione vengano effettivamente avviate e per consentire al Prefetto di subentrare allo scadere del termine di 180 giorni, la norma prevede che il Comune una volta accertato l’abuso debba trasferire tutte le informazioni all’ufficio della Prefettura entro i 180 giorni.
Se dunque il Prefetto non provvede alla demolizione entro i 180 giorni previsti, il Giudice può ordinare al Prefetto di adempiere all’obbligo previsto entro un termine. E può anche nominare un commissario ad acta al quale il ricorrente potrà rivolgersi se il Prefetto non provvede.
La pronuncia del TAR Campania
Ed è proprio quello che ha stabilito il Tribunale amministrativo della Campania nel caso esaminato. Per i giudici di primo grado quindi “La disposizione dell’art. 41- che è il frutto di una novella legislativa introdotta in sede di conversione del d.l. 16 luglio 2020 n. 76- innova il sistema sanzionatorio previsto dal DPR n. 380 concentrando in capo al Prefetto- in deroga quindi alle ordinarie competenze precise negli articoli 27 e seguenti in capo a comuni, enti gestori dei vincoli e regioni- il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni; benché la disposizione non sia chiarissima in punto di decorrenza del termine di sei mesi (il riferimento all’accertamento dell’abuso non è univoco) nella fattispecie tale termine è chiaramente (e ampiamente) decorso”.
Viste queste premesse, il Tar Campania ha ordinato al Prefetto di eseguire l’ordinanza di demolizione nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando come commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, al quale il ricorrente potrà rivolgersi in caso di inerzia del Prefetto.
Tar Campania, sentenza n. 6327 del 7 ottobre 2021

