Edilizia
Decreto Taglia Prezzi: ufficiale la proroga dei titoli edilizi
Con la conversione del decreto legge n. 21/2022 è stata ufficialmente introdotta la previsione di una proroga di un anno dei titoli edilizi
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Con la conversione del d.l. n. 21/2022 è stata ufficialmente introdotta la previsione di una proroga di un anno dei titoli edilizi.
La finalità della proroga nel decreto “taglia prezzi”
La proroga, introdotta dalla legge di conversione nel decreto-legge Taglia prezzi con l’art. 10septies, concede più tempo per iniziare e per terminare i lavori a quei soggetti cui è stato rilascio un titolo edilizio entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di una misura volta a contrastare l’attuale situazione congiunturale di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione e reca, infatti, la rubrica “misure a sostegno dell’edilizia privata”.|
Schema applicativo delle proroghe relativo a ciascun titolo edilizio Permesso di costruire (art. 15 d.P.R. n. 380/2001)
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Le proroghe per le convenzioni di lottizzazione
Le convenzioni di lottizzazione prevedono un termine massimo “non superiore ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere” ad oggetto della convenzione. Anche tale termine risulta prorogato di un anno, in particolare, viene prorogato:| “il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.” |

