Edilizia

Il DL Semplificazioni e le modifiche al codice degli appalti

Semplificazioni e svolta epocale per gli appalti pubblici, specie per quelli sotto soglia comunitaria, rispetto ai quali si prevede l’affidamento per il tramite di procedure maggiormente accelerate e semplificate
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Il DL Semplificazioni e le modifiche al codice degli appalti
Il Codice degli appalti pubblici è stato recentemente sottoposto ad una profonda revisione da parte del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24 ed entrato in vigore il 17/07/2020.

Il Decreto Semplificazioni convertito in legge

Dal 17 luglio 2020, sono in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 76/2020, c.d. Decreto Legge Semplificazioni. Si tratta di 65 articoli e due allegati, che introducono diverse novità normative, tutte tese a semplificare diversi ambiti dell’economia, in modo da rilanciare il lavoro e dare linfa vitale alle imprese in difficoltà. Il Decreto Legge è stato poi convertito con Legge dell’11.09.2020 n. 120 (GURI n. 228 del 14.09.2020), intervenuta con modificazioni sostanziali anche sugli articoli dedicati alle procedure di affidamento.

I titoli del DL Semplificazioni

I quattro Titoli del decreto sono dedicati a:
  • I, “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
  • II, “Semplificazioni procedimentali e responsabilità”;
  • III, “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”;
  • IV, “Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy”.
Rispetto all’attuale versione del Codice dei contratti, viene potenziato l’utilizzo della procedura negoziata prevista dall’articolo 63 del D.lgs. 50/016 per le procedure sopra soglia, viene ampliato l’utilizzo dell’affidamento diretto per i sotto soglia, mettendo in disparte il principio della rotazione e soprattutto si introduce una disciplina derogatoria per talune categorie di opere, prima riservata ad ipotesi eccezionali.

Le novità in materia di appalti pubblici del DL Semplificazioni

Le principali novità introdotte in materia di semplificazioni delle procedure di gara, riguardano le ipotesi nelle quali la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Risultano essere di fondamentale importanza le modifiche procedurali per tre categorie di interventi:
  • procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sotto soglia;
  • procedure adottabili per l’affidamento degli appalti sopra soglia:
  • La previsione di una deroga generale, ad eccezione delle norme penali, per la realizzazione delle opere c.d. “emergenziali”.
Per quanto riguarda l’affidamento degli appalti sotto soglia (art. 36 del D.lgs. 50/2016), può quindi procedersi in questo modo: a) in relazione ai lavori:
  • tramite affidamento diretto nel caso in cui l’importo sia inferiore a 150.000 euro;
  • mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:
ì) previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro; ìì) previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiori a un milione di euro; ììì) previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importi pari o superiori a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti). b) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, in sede di conversione è prevista la seguente suddivisione:
  • è previsto l’affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro;
  • è possibile l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Le opere sopra soglia

L’articolo 2 del Decreto Semplificazioni, prevede una disciplina specifica per le opere sopra soglia e introduce procedure derogatorie per le c.d. “opere emergenziali”. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali. Per gli affidamenti sopra soglia, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

La realizzazione delle c.d. Opere Emergenziali

Nei casi sopra indicati operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice e delle disposizioni in materia di subappalto. La deroga vale anche nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti.

Cosa è cambiato con la conversione in legge del Dl Semplificazioni

In sede di conversione, con l’inserimento dell’ultima parte dell’articolo 2 comma 3, è stato previsto l’utilizzo della procedura negoziata per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, converti-to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e la necessità di dare evidenza delle procedure in corso, in sede di conversione c’è stato l’inserimento dell’insussistenza di un obbligo per quanto concerne gli affidamenti diretti. In relazione alle ipotesi sotto soglia, in cui è possibile procedere per il tramite di procedura negoziata, le stazioni appaltanti devono invece dare evidenza dell’avvio delle procedure tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Ulteriori interventi di semplificazione

Appare sicuramente degna di nota, la possibilità prevista dall’articolo 3 del Decreto Semplificazioni, di effettuare, fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia mediante il rilascio della sola informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Articolo pubblicato il 9.07.2020 – aggiornato il 23.09.2020
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