Edilizia

Appalti e Decreto Semplificazioni, i chiarimenti di Mit e Anac

Le procedure da seguire negli appalti sotto e soprasoglia, le disposizioni per il subappalto, i limiti ai poteri derogatori. Questi e altri ancora gli aspetti da chiarire per la corretta applicazione delle norme "semplificatrici"
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Appalti e Decreto Semplificazioni, i chiarimenti di Mit e Anac
Riportiamo una sintesi dei chiarimenti forniti da Anac e Mit e raccolti e commentati da Ance, su alcuni punti del Decreto Semplificazioni (Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020, relativi alla disciplina degli appalti.

Appalti sottosoglia (art. 1)

  • L’avviso di avvio di procedura negoziata (art. 1, comma 2, lett. b) è un invito a manifestare interesse alla successiva partecipazione alla procedura di gara; nello specifico, a seconda dei casi concreti, dell’avviso di indagine di mercato ovvero dell’avviso pubblico diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di operatori economici nell’ambito dei quali selezionare quelli da invitare.
  • Fino al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, per gli appalti sottosoglia, sono obbligate ad utilizzare le modalità  procedurali previste nel Decreto Semplificazioni. Le procedure ordinarie, tuttavia, potrebbero essere eccezionalmente utilizzate, “promanando” dalle direttive comunitarie. Nei limiti però in cui le stesse consentano il rispetto dei tempi “celeri”, con obbligo di motivazione particolarmente “robusto”: le stazioni appaltanti dovranno esplicare, in modo stringente e dettagliato, in che modo l’utilizzo delle procedure ordinarie garantisce, in base alle specificità  dei singoli casi concreti, una maggior celerità  rispetto alle procedure “acceleratorie”.
  • Fino al 31 dicembre 2021, relativamente ai contratti sotto 1 milione di euro, le stazioni appaltanti non possono ricorrere, in alternativa alle procedure “negoziate”, a quelle disciplinate dall’art. 36 del Codice.
  • In caso di affidamento diretto, fino al 31 dicembre 2021, è opportuno che l’amministrazione appaltante svolga un confronto tra due o più preventivi. Tale confronto rappresenta, secondo Anac, una best practice, alla luce del principio di concorrenza e di quello di rotazione, che vanno rispettati anche negli affidamenti diretti. La scelta è comunque rimessa alla discrezionalità  della singola stazione appaltante.

Appalti soprasoglia (art. 2)

  • Nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, e per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti possano utilizzare, per l’affidamento, sia le procedure ordinarie sia la procedura negoziata senza bando, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
  • I poteri derogatori non riguardano anche i requisiti generali, di cui all’art. 80, e speciali (per i lavori rappresentati, per gli affidamenti sopra i 150.000, dall’obbligo di possesso dell’attestazione Soa) previsti dal Codice per la partecipazione alla gara. Non viene, quindi, consentita alle stazioni appaltanti una qualificazione degli operatori “gara per gara”, se non per lavori di importo inferiore ai 150 mila euro e sopra i 20 milioni di euro; peraltro, in tale caso, i requisiti da valutare “gara per gara” si sommano, e non si sostituiscono, alla Soa.
  • Le disposizioni in materia di subappalto restano salve come limiti dei poteri derogatori concessi alle stazioni appaltanti, in attesa di un intervento normativo, a livello primario, teso a rendere coerente la disciplina nazionale sul subappalto con la normativa comunitaria.
  • Alle procedure di affidamento gli operatori economici possono partecipare, in analogia con i raggruppamenti temporanei, anche in forma di consorzi (art. 2 bis).

Antimafia (art. 3)

Il meccanismo dell’informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare in via immediata sotto condizione risolutiva, anche per soggetti non censiti, è applicabile espressamente all’informativa antimafia. Le semplificazioni antimafia sono applicabili anche alle procedure bandite prima del 17 luglio 2020, a condizione che la fase di stipula del contratto ovvero di autorizzazione del subappalto non si sia ancora conclusa.

Collegio consultivo tecnico (art. 8)

Secondo il Mit, per stabilire l’obbligatorietà  o meno del collegio consultivo tecnico, occorre fare riferimento non all’importo a base d’asta, bensì al valore stimato dell’appalto. L’istituto trova applicazione, non solo per i nuovi contratti, ossia quelli relativi a gare indette successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni. Bensì anche con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data del 17 luglio 2020, indipendentemente da quando sia stata bandita la relativa gara. In questi casi, la commissione incaricata di formulare la proposta di accordo bonario è chiamata ad operare secondo la disciplina, e con i poteri attribuiti al collegio consultivo tecnico, cosi da evitare una sovrapposizione/duplicazione di procedure e funzioni. Il collegio consultivo tecnico, in base alle sue funzioni di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche, comprese quelle correlate ai progetti oggetto della prescritta validazione, può esprimersi sulle riserve iscritte dall’operatore in corso di esecuzione – le domande di maggiori compensi che lo stesso operatore, se non vuole decadere dal relativo diritto, è tenuto a formulare nel corso dell’appalto – in quanto l’onere di iscrizione della riserva è onere di carattere generale, concerne cioè qualsiasi richiesta, da parte dell’appaltatore, di ulteriori somme rispetto al corrispettivo contrattuale.
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