Edilizia

Decreto Pnrr Ter, semplificazioni per l’edilizia scolastica e gli interventi sul rischio idrogeologico

Poteri commissariali ai presidenti di regioni e province autonome, deroghe al Codice dei contratti pubblici, proroga del termine per l'assegnazione delle risorse
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Decreto Pnrr Ter, semplificazioni per l’edilizia scolastica e gli interventi sul rischio idrogeologico

Il Governo ha varato il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023 (decreto Semplificazioni Pnrr, ribattezzato PNRR 3 o PNRR Ter,) che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (23G00022) è stato pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2023, n. 47 ed è in vigore dal 25 febbraio 2023.

L’obiettivo è snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri e dare piena attuazione al Pnrr in diversi settori, con il coinvolgimento di amministrazioni ed enti territoriali. In particolare, per l’edilizia scolastica, si dispone il potenziamento delle misure per la realizzazione degli interventi, equiparando i poteri di sindaci, presidenti delle Province e Città metropolitane a quelli dei commissari straordinari, con l’innalzamento delle soglie di affidamento diretto da 139.000 a 215.000 euro.

Edilizia scolastica

L’articolo 24 del decreto legge dispone nello specifico che, per fronteggiare l’incremento dei prezzi relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti Pnrr di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo, da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d’asta, se disponibili e non ridestinati ad altra finalità.

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche e di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, in misura non superiore al 6 per cento del relativo quadro economico.

Deroghe al Codice dei contratti pubblici

I soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, se diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le deroghe al Codice dei contratti pubblici in riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure e alle occupazioni di urgenza e le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica;

b) possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, purché siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

c) affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. I vincitori:

  • devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi;
  • ricevono un premio;
  • sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.

Le deroghe al Codice dei contratti pubblici, limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a., anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

Infine, il PNRR Ter nella versione ancora provvisoria autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico.

Rischio idrogeologico: cosa dispone il PNRR Ter?

L’art. 29 del decreto legge contiene disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico:

a) la disciplina da adottare per ridurre i tempi di intervento è quella dettata dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, ma si possono applicare anche le disposizioni di leggi vigenti che consentono di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi;
b) le disposizioni dell’ordinanza CDPC n. 558/2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto sono estese ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi;
c) i Presidenti delle suddette istituzioni possono aprire apposite contabilità speciali a loro intestate, sulle quali affluiscono le risorse ad essi assegnate.
d) viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine, già fissato al 31 dicembre 2023, per l’assegnazione e il trasferimento agli enti locali delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nella misura di 800 milioni di euro.

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