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Danni per demolizione di un tramezzo: come stabilire il nesso causale?

I principi di diritto in un caso di risarcimento per danni in conseguenza della demolizione di un tramezzo longitudinale dei sottostanti locali
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Danni per demolizione di un tramezzo: come stabilire il nesso causale?

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 4867 del 2025, tratta il caso di risarcimento per i danni subiti in un appartamento in conseguenza della demolizione di un “tramezzo longitudinale” dei sottostanti locali. La domanda risarcitoria era stata accolta in primo grado ma impugnata in appello dal proprietario dei locali costruiti precedentemente al piano terra, il quale sosteneva che:

  • la realizzazione del tramezzo poi demolito era avvenuta dopo il completamento dell’appartamento soprastante e il tramezzo non aveva originariamente funzione portante;
  • il solaio aveva capacità portante sottodimensionata e si era nel tempo progressivamente appoggiato sul tramezzo longitudinale e questo aveva assunto, pur non avendone la specifica funzione tecnica, il ruolo di “componente strutturale”;
  • la demolizione del tramezzo, accentuando la deformazione del solaio, aveva causato le lesioni dell’appartamento.

Instabilità del solaio e supporto dei tramezzi

Secondo l’appellante, la conformazione del solaio non avrebbe potuto da sola causare alcun danno all’appartamento proprio perché l’appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una condizione di stabilità.

La funzione di supporto assunta nel tempo dai tramezzi sottostanti e il deficit strutturale del solaio erano ben noti ma le condizioni di vetustà e instabilità del solaio avrebbero comunque causato, prima o poi, le lesioni anche senza la rimozione del tramezzo. In ogni caso, poi, la demolizione del tramezzo non avrebbe dovuto esser considerata causa unica del danno in quanto essa non avrebbe potuto portare alle lesioni dell’appartamento se non per la preesistente situazione di precarietà del solaio.

In sostanza, secondo il proprietario dei locali a piano terra, il fatto che il tramezzo avesse assunto funzione portante era un evento non prevedibile. La Corte di Cassazione non ha accolto questo motivo, richiamando il principio per cui, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 Cod. Pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili.

Danni per demolizione di un tramezzo: il nesso causale

Nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Il nesso causale è elemento costitutivo dell’illecito e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta è effettuata procedendo all’identificazione della c.d. “causa prossima di rilievo” – quale causa di per sé sufficiente a produrre l’evento.

Nel caso in esame, la Corte di Appello si è attenuta ai suddetti principi di diritto laddove ha ritenuto la rimozione del tramezzo causa unica delle lesioni, in ragione del duplice accertamento per cui la rimozione del tramezzo è stata la condicio sine qua non delle lesioni stesse e per cui al pregresso deterioramento del solaio non poteva essere annessa alcuna concreta incidenza concausale atteso che “l’appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una condizione di stabilità” venuta meno solo per effetto della demolizione.

Non è consentito nel giudizio di legittimità contrapporre una propria valutazione sull’efficienza causale del deterioramento del solaio rispetto alla valutazione datane dalla Corte di merito in linea con i principi di diritto, né è consentito sostenere il contrario da parte del ricorrente, cioè la imprevedibilità soggettiva dell’evento.

La Corte di Appello, laddove ha “accolto l’appello quanto all’accertamento della responsabilità del proprietario dei locali a piano terra per i danni arrecati al solaio con condanna del medesimo all’esecuzione dei lavori di consolidamento dello stesso secondo le indicazioni esposte dal CTU”, non ha affatto ecceduto rispetto ai limiti del devolutum, ma ha assolto il proprio potere-dovere di decidere sulla domanda risarcitoria degli appellanti.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

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