Edilizia

Cura Italia e edilizia: cosa è cambiato con la conversione in legge

Il Cura Italia' è stato convertito, con modifiche, e prevede proroghe dei titoli abilitativi edilizi e di altri adempimenti in scadenza
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Cura Italia e edilizia: cosa è cambiato con la conversione in legge

Il Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato convertito, con modifiche, nella Legge n. 27 del 29 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020). Ecco una sintesi delle disposizioni definitive riguardanti l’edilizia privata, che si applicano a decorrere dal 30 aprile 2020.

Proroga dei titoli abilitativi edilizi nel Cura Italia (art. 103, comma 2)

I permessi di costruire, Scia edilizia, segnalazioni certificate di agibilità  e le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogate per un periodo di 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31 luglio 2020).

I provvedimenti interessati dalla proroga riguardano diversi termini di:

  • inizio e fine lavori del Permesso di costruire (1 anno per l’inizio dei lavori e 3 anni per la fine dei lavori nel Permesso di costruire);
  • efficacia della Segnalazione certificate di inizio attività  edilizie (individuato generalmente in tre anni e per le quali in via ordinaria non è possibile richiedere una proroga ma, una volta scaduta, è necessario presentare una nuova Scia);
  • presentazione delle Segnalazioni certificate di agibilità  (generalmente individuato in 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento);
  • efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche (generalmente della durata di 5 anni e alla cui scadenza è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione).

Cura Italia e proroga dei termini di inizio e fine lavori (art. 103 co. 2 -bis)

Proroga di 90 giorni del termine di validità  nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 legge n. 1150 del 17 agosto 1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico .

Sono prorogati i termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 relativi:

  • alla validità  delle convenzioni ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente di 10 anni);
  • all’inizio e alla fine dei lavori previsti nell’ambito delle convenzioni o degli accordi similari.

La proroga si applica anche alle autorizzazioni ambientali comunque denominate quali, ad esempio, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) o Autorizzazione Unica Ambientale (Aua).

Disposizioni per i contratti tra privati (art. 103, co. 2-ter)

Per le imprese esecutrici di lavori edili privati costrette, per effetto dei provvedimenti governativi volti a fronteggiare l’emergenza sanitaria, a sospendere i lavori, è prevista una proroga automatica di 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, dei termini di esecuzione di lavori previsti nel contratto. Il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti e non ancora pagati sino alla data di sospensione dei lavori, anche in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale.

Disciplina delle aree sanitarie temporanee (art. 4)

Le Regioni e le Province autonome possono attivare aree sanitarie anche temporanee, per far fronte all’emergenza Covid-19, all’interno o all’esterno di strutture pubbliche e private di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, o di altri luoghi idonei in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento. Le eventuali opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza, possono essere eseguite in deroga alle norme vigenti ed essere iniziati contestualmente alla presentazione dell’istanza o della denuncia di inizio attività.

Requisizione di strutture alberghiere o di altri immobili (art. 6)

Strutture alberghiere o di altri immobili idonei ad ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, potranno essere requisite dietro indennità  al proprietario; l’amministrazione, al termine dell’utilizzo (al massimo il 31 luglio 2020), sarà  tenuta in ogni caso alla restituzione del bene immobile requisito.

Sospensione dei pignoramenti immobiliari (art. 54-ter)

Su tutto il territorio nazionale per sei mesi, sono sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore.

Disagio abitativo (art. 65, co. 2-ter e 2-quater)

Prevista una procedura d’urgenza, per velocizzare il riparto tra le Regioni dei 69,5 milioni di euro del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (60 milioni) e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (9,5 milioni). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le Regioni procederanno ad attribuire ai comuni le risorse loro assegnate.

Proroga scadenza revisione veicoli (art. 92, co. 4)

I veicoli soggetti a revisione o a visita e prova entro il 31 luglio 2020, sono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020; la proroga opera in modo automatico, nessuna incombenza è richiesta a carico degli interessati. Per i natanti, le certificazioni e i collaudi in scadenza dal 31 gennaio al 30 settembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020. (art. 103 bis).

Serbatoi di gasolio da 5-10 mc (art. 92 co. 4-sexies)

Per la richiesta di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico per i serbatoi di gasolio da 5 a 10 mc, è differito al 1° gennaio 2021 il termine di efficacia delle disposizioni che riducono da 10 a 5 metri cubi la capacità  dei serbatoi, per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, ai fini dell’obbligo di licenza.

Sospensione dei procedimenti amministrativi (art. 103, co. 1)

Sono sospesi tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (anche quelli urbanistici ed edilizi) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Sospensione dei provvedimenti di sfratto (art. 103, co. 6)

A causa dello spostamento dal 30 giugno 2020 al 1° settembre 2020 dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo, i provvedimenti di sfratto sono sospesi.

Estensione di validità dei documenti (art. 104)

I documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, sono validi fino al 31 agosto 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell’espatrio. Non rientrano nella definizione di documenti di identità, di riconoscimento e le tessere sanitarie.

Comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

Sono prorogati con la conversione in legge del Cura Italia al 30 giugno 2020 gli adempimenti con scadenza 30 aprile per:

  • presentazione della dichiarazione ambientale Mud,
  • versamento del diritto annuale, cui sono tenute le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.

Deposito temporaneo di rifiuti (art. 113 bis)

E’ consentito il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio e quindi 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto agli attuali 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). La durata massima prevista dal decreto Cura Italia convertito in legge per il deposito temporaneo sale da 12 a 18 mesi.
Le terre e rocce da scavo, se gestite come rifiuti, possono essere avviate a recupero o smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità  in deposito, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

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