Il coordinatore della sicurezza tra normativa e responsabilità: alcune riflessioni

A cura dell’Ing. Graziella Campagna, Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft
Quali sono le responsabilità di CSP e CSE? Quali obblighi hanno queste figure con il ruolo di coordinatori della sicurezza all’interno di un cantiere edile? L’Ing. Graziella Campagna, Servizio di Assistenza Tecnica Logical Soft, lo chiarisce in questo focus dedicato nello specifico ai cantieri temporanei e mobil.
Grazie al Testo Unico 81/2008 si è diffusa in modo incisivo una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro: a dieci anni dall’entrata in vigore di questo importante riferimento normativo, molto è cambiato nel modo di approcciarsi alla sicurezza.
Si potrebbe dire che si è delineato in modo sempre più forte un approccio progettuale alla sicurezza, aspetto che emerge dal testo. E un ruolo fondamentale è attribuito ai responsabili del processo di progettazione: i coordinatori della sicurezza.
In questo focus si approfondiscono ruolo, obblighi e responsabilità dei “Progettisti della sicurezza” nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili. Figure chiave di collegamento tra il committente, il progettista dell’opera e le imprese coinvolte in cantiere sono il CSP e il CSE. Essi hanno il compito di organizzare e pianificare i lavori affinché siano svolti in sicurezza, operando durante l’intero iter di progettazione e realizzazione dell’opera. Il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione), interviene prima dell’avvio dei lavori, il CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), invece, opera successivamente.
Approfondiamo di seguito il ruolo e le responsabilità dei due coordinatori e presentiamo gli strumenti indispensabili di SCHEDULOG per progettare la sicurezza in cantiere.

Lo Scadenzario di SCHEDULOG è lo strumento indispensabile per tenere sotto controllo appuntamenti e scadenze del cantiere
Il ruolo di coordinamento
Il ruolo dei coordinatori della sicurezza è introdotto dal Testo Unico della Sicurezza nel Titolo IV che si occupa di definire le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:
Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori |
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b.all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. |
2. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista |
3. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b). |
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. |
5. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 |
6. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. |
L’articolo 90 comma 1 del TU n. 81/20008 assegna in prima istanza la responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere al committente o al responsabile dei lavori: ad essi si richiede di pianificare le attività adottando già in fase di progettazione le scelte tecniche ed organizzative più efficaci a garantirne lo svolgimento in sicurezza. Il committente appalta poi i lavori ad una o più imprese esecutrici oppure ad un’impresa affidataria che a sua volta si avvale dell’operato di altre imprese esecutrici subappaltanti.
Il datore di lavoro di ogni impresa ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri lavoratori nell’ambito della propria organizzazione:
Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti |
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII; b. predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c. curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f. curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g. redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)92 |
L’impresa, dunque, ha tutti gli strumenti per valutare i rischi specifici delle proprie attività in relazione anche all’ambiente in cui opera e può e deve delineare le misure preventive e protettive atte ad eliminarli o attenuarne gli effetti. In presenza di una sola impresa in cantiere il progetto della sicurezza è sintetizzato nel solo Piano Operativo di sicurezza (il POS).
Nei cantieri più complessi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) prima dell’affidamento dei lavori.
Al CSP prima ed al CSE successivamente è dunque affidato l’incarico di coordinamento se in cantiere sono presenti più imprese: ciascuna impresa continua a redigere il proprio POS analizzando i rischi specifici per svolgere i propri lavori in sicurezza, mentre si delega ad una figura esterna l’onere di progettare e gestire la sicurezza generale dell’area di cantiere e di coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività.
Responsabilità del datore di lavoro VS Ruolo del coordinatore
È fondamentale non sovrapporre le responsabilità del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice con il ruolo del coordinatore: al primo infatti si richiede di gestire le problematiche specifiche delle proprie attività individuando e trattando i rischi legati a processi interni o all’utilizzo di macchine e attrezzi. Al secondo si chiede invece di intervenire in presenza di più imprese per garantire la sicurezza nei confronti di rischi legati al contesto in cui opera il cantiere, all’uso comune di attrezzature ed impianti ed infine alla contemporaneità delle lavorazioni; può quindi accadere che i rischi specifici delle attività di un’impresa siano trasferiti ai lavoratori di un’altra impresa (rischi interferenti).
Il coordinatore non ha possibilità di intervenire nella gestione della sicurezza di ciascuna impresa perché non conosce i processi interni ed i sistemi organizzativi studiati ed adottati da ciascuno. Il coordinatore interviene laddove il raggio d’azione di un’impresa intercetta quello di un’altra impresa senza che quest’ultima possa prevedere rischi che di fatto non attengono alle proprie attività.
La figura del coordinatore si ‘sdoppia’ in due figure che operano in momenti diversi dell’iter di realizzazione dell’opera. Approfondiamo nel seguito quali sono le mansioni e gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quali invece sono quelli del coordinatore in fase di esecuzione (CSE).

Il PSC di SCHEDULOG include l’organigramma di cantiere e il GANTT per coordinare le attività lavorative interferenti
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