Edilizia

Serve il permesso di costruire per la pertinenza sul terrazzo a livello?

Il Tar conferma l’ordinanza di demolizione. Irrilevante lo stato di necessità
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Serve il permesso di costruire per la pertinenza sul terrazzo a livello?

Per costruire una camera nell’area di pertinenza di un terrazzo già esistente serve il permesso di costruire. Non basta il consenso votato a maggioranza dell’assemblea di condominio. Inoltre chi realizza la pertinenza non può invocare l’esimente dello stato di necessità, che non trova applicazione in materia di abusi edilizi.

Lo ha stabilito il TAR Lazio con la sentenza n. 14871 del 9 ottobre 2023. I giudici hanno confermato l’ordinanza del Comune di demolizione per un abuso realizzato nel terrazzo pertinenziale.

Il fatto

I due coniugi, comproprietari di un appartamento al quarto piano di un edificio condominiale, ricevono dal Comune l’ordine di rimuovere entro 60 giorni il manufatto che avevano realizzato sul terrazzo a livello del loro appartamento, perché realizzato senza permesso in zona omogenea. Si tratta, in particolare, di una struttura dal volume di muratura e legno delle dimensioni di 3,75 x 4,75 metri con altezza media di 2,70 circa metri. Il tutto coperto in legno, con sovrastanti tegole coibentate e la parte sottostante intonacata.

I condomini hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR, sostenendo di aver realizzato tale struttura per necessità, “per venire incontro alle proprie esigenze personali”, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Sostengono inoltre che l’intervento era da considerarsi “ristrutturazione edilizia” rientrante nelle categorie della “manutenzione ordinaria” o del “restauro e risanamento conservativo”. Interventi per i quali non era richiesto il permesso a costruire. In ogni caso, l’intervento non avrebbe apportato alcun mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. Inoltre, già altri condomini avevano, in passato, realizzato strutture simili, per cui i due comproprietari lamentano una disparità di trattamento nei loro confronti.

Serve il permesso di costruire per la pertinenza sul terrazzo

I giudici amministrativi ricordano, anzitutto, che non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in materia di abusi edilizi, “in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo”.

Allo stesso modo – secondo il TAR – nessun rilievo assumono gli argomenti inerenti la – presunta ed indimostrata – disparità di trattamento addebitata al Comune per non aver represso anche gli altri interventi edilizi di analogo tenore che sarebbero stati compiuti, in assenza di titolo, nello stesso edificio condominiale.

Per il TAR, “è innegabile che la realizzazione di un volume pertinenziale all’abitazione principale sviluppante una cubatura di 17 mq., a fronte di un volume dell’appartamento al servizio del quale esso si pone, di 45 mq., costituisce un intervento di ‘nuova costruzione’ necessitante del rilascio di apposito titolo abilitativo espresso o, al più, di SCIA in sostituzione, giacché si tratta di un nuovo volume superiore al 20 percento della cubatura del manufatto principale”.

Da qui la decisione di rigettare il ricorso, confermando sia l’ordine di demolizione della struttura abusiva, sia la sanzione amministrativa pecuniaria, che, però, dovrà essere rideterminata in base all’entità dell’abuso.

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