Edilizia
Costruzione con autonomia strutturale e funzionale: non è pertinenza urbanistica
Consiglio di Stato: il concetto di pertinenza in ambito urbanistico non si applica a quelle costruzioni che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento di esse al regime del permesso di costruire
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 794 del 26 gennaio 2021, definisce la nozione di pertinenza urbanistica, prendendo in esame un ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale un Comune aveva ordinato la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate in assenza di permesso di costruire.
Le opere abusive consistevano in:
- un manufatto a destinazione residenziale, con antistante tettoia aperta posta in corrispondenza dei locali letto e cucina, costituito da tre locali rispettivamente adibiti a camera da letto, cucina/soggiorno e wc (ubicato a quota sfalsata di circa –55 cm. rispetto ai restanti locali con ingresso dall’area giardinata, insistente su di un’area coperta lorda pari a circa mq. 33 ed individuante un volume complessivo lordo di circa mc. 105;
- piccolo manufatto in legno adibito a deposito, di dimensioni pari a mt. 2 x mt. 1,15 = mq 2,30 e di altezza variabile da un minimo di mt. 2,20 alla gronda ed un massimo di mt. 2,50 al colmo della copertura; privo di impianti e non vincolato alla pavimentazione dell’area esterna alla quale risulta semplicemente appoggiato.
- rifacimento intonaco esterno ed interno e relativa tinteggiatura;
- sostituzione della pavimentazione interna;
- revisione degli infissi e della copertura a tetto;

