Edilizia

Costruzione con autonomia strutturale e funzionale: non è pertinenza urbanistica

Consiglio di Stato: il concetto di pertinenza in ambito urbanistico non si applica a quelle costruzioni che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento di esse al regime del permesso di costruire
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Costruzione con autonomia strutturale e funzionale: non è pertinenza urbanistica
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 794 del 26 gennaio 2021, definisce la nozione di pertinenza urbanistica, prendendo in esame un ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con la quale un Comune aveva ordinato la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate in assenza di permesso di costruire. Le opere abusive consistevano in:
  • un manufatto a destinazione residenziale, con antistante tettoia aperta posta in corrispondenza dei locali letto e cucina, costituito da tre locali rispettivamente adibiti a camera da letto, cucina/soggiorno e wc (ubicato a quota sfalsata di circa –55 cm. rispetto ai restanti locali con ingresso dall’area giardinata, insistente su di un’area coperta lorda pari a circa mq. 33 ed individuante un volume complessivo lordo di circa mc. 105;
  • piccolo manufatto in legno adibito a deposito, di dimensioni pari a mt. 2 x mt. 1,15 = mq 2,30 e di altezza variabile da un minimo di mt. 2,20 alla gronda ed un massimo di mt. 2,50 al colmo della copertura; privo di impianti e non vincolato alla pavimentazione dell’area esterna alla quale risulta semplicemente appoggiato.
Il piccolo manufatto era stato interessato da diversi interventi senza preventivo titolo abilitativo; pertanto, il proprietario aveva inoltrato richiesta di sanatoria edilizia affinché venissero sanate le opere eseguite:
  • rifacimento intonaco esterno ed interno e relativa tinteggiatura;
  • sostituzione della pavimentazione interna;
  • revisione degli infissi e della copertura a tetto;

Differenza tra pertinenza urbanistica e pertinenza in senso civilistico

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello (confermando la sentenza di primo grado) sulla base della distinzione, formulata da consolidata giurisprudenza, tra il concetto di pertinenza in senso civilistico rispetto a quello più ristretto valevole in ambito urbanistico. Dove questo non si applica a quelle costruzioni che assumono una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente assoggettamento di esse al regime del permesso di costruire, la mancanza del quale è stata infatti correttamente contestata all’appellante. Sulla scorta della descrizione dell’opera abusiva, il Consiglio di Stato ritiene che nessuno dei manufatti avesse le caratteristiche della pertinenza in senso edilizio, in quanto i due immobili hanno certamente una propria autonomia strutturale e funzionale e certamente hanno l’attitudine ad incidere in modo definitivo sull’assetto dei luoghi creando nuovo volume. Ribadendo l’irrilevanza della tipologia dei materiali che li compongono.
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