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Correttivo appalti: arriva il parere del Consiglio di Stato

Prosegue l’iter per l’emanazione del cd. correttivo al codice appalti
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Correttivo appalti: arriva il parere del Consiglio di Stato

Novità sul fronte del cosiddetto correttivo al codice degli appalti. Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024 (numero affare 01427/2024), ha espresso il proprio Parere sullo “Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Le motivazioni sottese al correttivo degli appalti

Una premessa è d’obbligo: l’adozione di un decreto “correttivo” del codice appalti non equivale ad una bocciatura del d.lgs. n. 36/2023. Al contrario, si tratta di espressa attuazione dell’art. 1, comma 4, legge 21 giugno 2022, n. 78, la medesima legge delega per mezzo della quale è stato poi adottato il nuovo codice. Detta disciplina ammette la possibilità per il Governo di adottare “uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici” onde apportare “le correzioni e le integrazioni che la pratica [avesse reso] necessarie ed opportune”.

Questa volta, tuttavia, ai fini della predisposizione dello schema di decreto il Governo non si è avvalso della facoltà di affidare al Consiglio di Stato, in sede consultiva, l’elaborazione dello schema normativo. Decisione che viene evidenziata per “…qualche profilo di criticità logico-giuridica”.

L’esame del Consiglio di Stato

Superate le prime critiche formali (ad esempio, sulla mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prima del parere), il Consiglio di Stato prosegue nell’analisi dei singoli articoli dello schema di decreto legislativo.

Su molti articoli il parere del Consiglio di Stato non formula osservazioni. Su altri, invece, viene suggerita una modifica meramente formale e di maggior coerenza sistematica. Su altri, ancora, il giudizio espresso è più o meno negativo. È il caso, ad esempio, della riduzione del termine di standstill processuale con modifica all’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, criticato dal Consiglio di Stato.

Le modifiche apportate dallo schema di decreto correttivo includono modifiche e chiarimenti su diverse aree chiave per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la sostenibilità degli appalti pubblici. Tra le altre, lo schema di decreto legislativo interviene anche sulla disciplina:

  • dei contratti collettivi e dell’inclusione sociale;
  • della revisione dei prezzi;
  • della semplificazione normativa.

Contratti collettivi ed inclusione sociale

Lo schema di decreto propone, con l’articolo 14, modifiche all’attuale articolo 57 del Codice, limitatamente alla disciplina delle clausole sociali, che dovranno essere così orientate:

  1. a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio (comma 1, lettera a);
  2. a garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11 (comma 1, lettera b).

Anche l’articolo 33 dello schema di decreto interviene sull’applicazione dei contratti collettivi per le prestazioni oggetto di ogni subappalto con riferimento agli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto.

Ai contratti collettivi è altresì dedicato il nuovo Allegato I.01 “Contratti collettivi. (Articolo 11, comma 2)”, da introdursi con l’articolo 63 dello schema di decreto correttivo.

Correttivo appalti: la revisione dei prezzi

L’articolo 16 dello schema di decreto interviene sull’articolo 60 del Codice, che detta i principi e la disciplina della revisione prezzi.

Le modifiche apportate vengono chiaramente indicate come “…precisazione…. non necessaria…” ma comunque utili a chiarire che il meccanismo di parametrazione degli indici di variazione dei costi è rivolto alle prestazioni definite in contratto.

Di maggior impatto è la modifica proposta del comma 2 dell’articolo 60 del Codice, con cui si vorrebbe precisare che le clausole di revisione prezzi si applicano nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione di costo del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Se, dunque, nella formulazione attualmente vigente, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all’80% “della variazione stessa”, nella versione proposta dello schema di decreto l’aumento (o il decremento) si determina nella misura dell’80% della sola variazione eccedente la soglia del 5%.

L’articolo 76 dello schema di decreto prevede altresì l’inserimento di nuovo Allegato II.2-bis Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (articolo 60, comma 4-ter)”, in raccordo con le modifiche introdotte dall’articolo 16 dello schema nell’articolo 60 del Codice.

La semplificazione normativa

Con l’articolo 62, comma 1, lo schema di decreto propone l’introduzione di un nuovo articolo, il 226-bis, recante “Disposizioni di semplificazione normativa”, che ha lo scopo di mantenere l’immediata applicabilità del Codice senza rinvii a fonti secondarie e snellire al contempo la formulazione di numerosi articoli.

Tale articolo prevede tre modalità di “sostituzione” e abrogazione della quasi totalità degli allegati.

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