Edilizia
Contratti pubblici: le Linee guida Anac sulle consultazioni preliminari di mercato
L'istituto, ancora poco utilizzato nella prassi, consente alle amministrazioni pubbliche di ridurre le asimmetrie informative su determinati mercati e permette al mercato di produrre offerte più orientate al soddisfacimento del bisogno pubblico.
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L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato il 6 marzo 2019 le Linee Guida n. 14 sulle consultazioni preliminari di mercato (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2019). L’atto, non vincolante, contiene indicazioni utili a soggetti pubblici e privati sulle modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercato (articoli 66 e 67 del Codice degli appalti e dei contratti pubblici).
Istituto facoltativo e non decisorio
L’istituto delle consultazioni di mercato è preliminare, facoltativo e non decisorio. L’obiettivo delle linee guida n. 14 è incentivare l’istituto, ancora poco utilizzato nella prassi, che consente alle amministrazioni pubbliche di ridurre le asimmetrie informative su determinati mercati e permette al mercato di produrre offerte più efficacemente orientate al soddisfacimento del bisogno pubblico. Dal punto di vista dell’economicità e dell’efficienza dell’attività amministrativa, le consultazioni consentono di abbassare il rischio di gare deserte e rappresentano un esercizio di leale collaborazione tra pubblico e privato.Finalità e contesto dell’istituto
Prima dell’avvio di una procedura selettiva, le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni del mercato finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo svolgimento della relativa procedura, e a fornire informazioni agli operatori circa le procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse. Non è consentito l’uso delle consultazioni per finalità meramente divulgative, né lo svolgimento di consultazioni in merito a procedure selettive già avviate, anche se sospese. Le consultazioni di mercato vanno preferite quando l’appalto presenta carattere di novità. L’applicazione dell’istituto è esclusa nei casi di appalti di routine e appalti relativi a prestazioni standard.Ambito di applicazione
Le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore della commessa e delle concessioni. Le stazioni appaltanti procedenti curano che la procedura di consultazione non si sovrapponga ai procedimenti di progettazione e ai concorsi di progettazione. La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. Le stazioni appaltanti esplicitano, negli atti di avvio della consultazione preliminare, le precise e distinte finalità della stessa e non possono, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del relativo procedimento. Diversamente dal dialogo competitivo e dalle indagini di mercato, la consultazione preliminare di mercato non può costituire condizione di accesso alla successiva gara.Il procedimento di consultazione
Le stazioni appaltanti pubblicano un avviso di consultazione preliminare di mercato, con il quale rendono manifesto al mercato l’avvio del procedimento di consultazione ed espongono le finalità che giustificano il ricorso alla consultazione preliminare. In particolare, la consultazione può riguardare ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto/servizio/opera oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di selezione.La lettera di consultazione
La consultazione può essere introdotta, in aggiunta o in alternativa all’avviso pubblico, anche con lettera di consultazione. Gli avvisi o le lettere di consultazione specificano le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante, le tipologie di contributi richiesti, la forma di contributo ammissibile, i tempi previsti per la presentazione dei contributi e, ove possibile, quelli per la pubblicazione della procedura selettiva e per lo svolgimento del contratto, nonché gli effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione e le modalità di svolgimento della procedura. I soggetti che partecipano alla consultazione forniscono consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri documenti tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante procedente, relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate dalle stazioni appaltanti.Il procedimento selettivo a valle della consultazione
Le stazioni appaltanti esaminano criticamente i contributi ricevuti, li valutano in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze dell’amministrazione, e li utilizzano ai fini dell’eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Le stazioni appaltanti individuano misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare. Costituiscono misure adeguate minime:- la comunicazione da parte del Rup agli altri candidati o offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura;
- la fissazione di termini adeguati per la presentazione delle offerte.

