Edilizia

Nuovo conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

Per quanto concerne in particolare la norma sul conflitto di interessi, la Legge 27 novembre 2023, n. 170 ha modificato l’articolo 16 comma 1, sopprimendo le parole “concreta ed effettiva”
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Nuovo conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

Il conflitto di interessi nel codice dei contratti è trattato nell’articolo 16. La nuova Legge 27 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ne ha modificato alcune disposizioni. Vediamo nel dettaglio come.

La Legge 27 novembre 2023, n. 170, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278, ha modificato anche alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Si tratta dell’articolo 16 in materia di conflitto di interessi e dell’art. 73, sul termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, portato da 10 a 30 giorni.

Conflitto di interessi nel codice dei contratti: ecco che cosa cambia

Per quanto concerne in particolare la norma sul conflitto di interessi, la legge in commento ha modificato l’articolo 16 comma 1, sopprimendo le parole “concreta ed effettiva”.

Come noto, il “problema” del conflitto di interessi rappresenta una questione di difficile soluzione. I rapporti di parentela tra funzionari amministrativi e operatori economici che partecipano agli affidamenti, così come ad altri procedimenti (es. procedimenti edilizi), sono molto diffusi e pur non determinando dei reali vantaggi per i cittadini interessati sono causa di illegittimità amministrativa (art. 6bis Legge 241/1990; art. 42 D.lgs. 50/2016 e ora art. 16 D.lgs. 36/2023). Le responsabilità ricadenti sul pubblico funzionario in questi casi sono molteplici: disciplinari, civilistiche, penali (es. art. 323 c.p. sull’abuso d’ufficio).

L’ANAC e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che in queste circostanze il conflitto di interessi sia rilevante anche se soltanto potenziale, quindi in grado di incidere sulla trasparenza del procedimento, senza che sia necessario dimostrare il vero vantaggio raggiunto dai soggetti interessati.

Il nuovo articolo 16: che cosa prevede il legislatore

Con l’art. 16 del D.lgs. 36/2023, a differenza del “vecchio” art. 42 del D.lgs. 50/2016, il legislatore ha previsto che:

  • si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione (comma 1).
  • in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro (comma 2).

L’intervento di modifica sul comma 1, così come sopra evidenziato, rappresenta un richiamo a tutti i soggetti coinvolti rispetto all’importanza che il conflitto di interessi può avere anche nei casi in cui non ne sia dimostrata in concreto l’effettiva portata.

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