Quando si può escludere la confisca urbanistica? Paolo Tanda, autore del volume “I reati urbanistico-edilizi”, edito da CEDAM Wolters Kluwer e disponibile su Shop.Wki, spiega i motivi per cui questo è possibile nell’ipotesi di eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio.
La Corte di Cassazione è costante nell’affermare che la confisca urbanistica ha natura di sanzione amministrativa applicata dal giudice penale, analogamente a quanto accade per altre ipotesi previste dalla normativa urbanistica, come nel caso dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31, ultimo comma, t.u. edilizia (cfr. Cass. pen., Sez. III, 20 dicembre 1995, Besana, in Riv. giur. ed., 1996, I, p. 399).
Ciò comporta l’ammissibilità di tale confisca anche nell’ipotesi di c.d. patteggiamento e pure in sede esecutiva, se erroneamente pretermessa.
La natura di sanzione amministrativa di tale confisca non ne esclude, però, il carattere sanzionatorio con la conseguente necessità di tener conto dei principi generali che regolano l’applicazione anche delle sanzioni amministrative.
Non vi è dubbio che anche con riferimento alle sanzioni amministrative esulano dalla materia criteri di responsabilità oggettiva, essendo richiesta, quale requisito essenziale di legalità per la loro applicazione, l’esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti soggettivi della coscienza e volontà dell’agente e sia caratterizzata quanto meno dall’elemento psicologico della colpa: cfr. Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2009, n. 36845 (ud. 9 luglio 2009), Coltelli.
I diversi parametri da prendere in considerazione ai fini della valutazione della proporzionalità della confisca
E ‘opportuno precisare che la nota sentenza 28 giugno 2018 della Corte EDU – Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia ha evidenziato che, ai fini della valutazione della proporzionalità della confisca, devono essere presi in considerazione diversi parametri, quali ad esempio la possibilità di adottare misure meno restrittive, come la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento del progetto di lottizzazione.
Per la Corte EDU deve ritenersi illegittima l’applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista – salvo che per i terzi in buona fede – dalla legge italiana, perché non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti a bilanciare le finalità della confisca e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione.
La verifica circa la corretta estensione della confisca richiede un accertamento
Sulla base di tali elementi la sentenza n. 12640 della Terza sezione penale della Corte di Cassazione emessa in data 22 aprile 2020 (ud. 5 febbraio 2020), rileva come la verifica circa la corretta estensione della confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente essere effettuato, sulla base di dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile in sede di legittimità.
In particolare, tale sentenza afferma l’importante principio secondo cui deve ritenersi che la integrale demolizione di tutte le opere eseguite in attuazione di un’attività di illecita lottizzazione, unitamente alla eliminazione dei pregressi frazionamenti e delle loro conseguenze, rispondano ai criteri di proporzionalità indicati dalla Corte EDU e rappresentino una valida alternativa alla confisca.
Cosa menzionano i giudici di Strasburgo
Infatti, i giudici di Strasburgo, nel considerare le possibilità di misure meno restrittive rispetto alla confisca, menzionano espressamente la demolizione e l’annullamento del piano di lottizzazione, in modo tale da incidere meno pesantemente sul diritto di proprietà.
Conseguentemente, la totale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell’intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, se verificata in fatto dal giudice del merito con adeguata motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata secondo i parametri indicati dalla Corte EDU.
Dello stesso autore l’articolo “Opere interrate non visibili: è necessario il permesso edilizio?”