Condono: senza documentazione completa niente silenzio-assenso
Non si può accertare la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata se manca la documentazione necessaria richiesta dal Comune. È quanto chiarito dal TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IVter, sentenza 17 giugno 2024, n. 12273.
Silenzio-assenso sulla domanda di condono: il fatto
Veniva presentato ricorso al TAR per l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata. Contestualmente si avanzava richiesta risarcitoria per i danni derivanti dal silenzio serbato.
Il giudizio, tuttavia, si è concluso negativamente per i ricorrenti. Il TAR ha infatti ritenuto che non si sia formato alcun silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata, stante la carenza della documentazione necessaria sollecitata dal Comune e mai riscontrata dai ricorrenti.
Nel corso dell’istruttoria era emerso che nel 2013 veniva richiesto ai ricorrenti di provvedere al deposito di documentazione fotografica in originale, per mostrare “…l’immobile in maniera dettagliata dall’interno e dall’esterno…”, unitamente ad apposita relazione statica. Documentazione che, come si rileva nella nota successiva di preavviso di rigetto della domanda di condono, non veniva esibita. Inoltre, tra i documenti allegati alla istanza di sanatoria, si indicava solamente la ricevuta di versamento dell’oblazione, senza la prova del pagamento degli oneri concessori.
Condono e silenzio-assenso: linee generali
Ritorna in auge il tema della formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono presentate dai privati. Il tema è di interesse ed attualità, a fronte del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio-assenso si forma anche senza conformità urbanistico-edilizia.
Chiariamo come, in termini generali, la formazione del silenzio-assenso sia stato subordinato dalla giurisprudenza amministrativa alla presenza di tutti i documenti necessari all’attivazione del potere amministrativo di rilascio della concessione in sanatoria, così come risulta anche dalla sentenza in commento. In altre parole, dunque, la formazione del silenzio-assenso in relazione alle istanze di concessione edilizia in sanatoria è subordinata alla completezza, formale e sostanziale, della domanda.
Per la valutazione della completezza della domanda si deve osservare l’articolo 35, commi 1 e 3, l. n. 47/1985, che, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria, prevede che la domanda sia corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione. Alla stessa, inoltre, si devono allegare una serie di documenti che vengono specificamente indicati. Da tale norma la giurisprudenza riconosce la possibilità di formazione del silenzio-assenso soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti.
Il requisito della completezza formale della domanda
Il TAR Lazio, sede di Roma, con la sentenza in commento chiarisce che senza la documentazione completa sull’istanza di condono non può dirsi formata alcuna ipotesi di silenzio-assenso. Ciò perché la disposizione dell’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985 deve essere intesa nel senso che il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale è stata depositata la documentazione completa. E se la documentazione non è completa, anche e soprattutto laddove sia lo stesso Comune a chiedere integrazioni documentali, non può dirsi formato alcun silenzio-assenso.
La carenza della documentazione necessaria ai fini del rilascio del condono impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla istanza presentata.

