Edilizia

Per il condono edilizio in corso, ammessi solo interventi di conservazione del manufatto

Il Consiglio di Stato considera illegittimi gli interventi destinati a mutare la struttura dell’opera in attesa di condono edilizio
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Per il condono edilizio in corso, ammessi solo interventi di conservazione del manufatto

In pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso dell’immobile.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3533 del 5 maggio 2022.

Confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Su manufatti o porzioni di edifici che attendono il rilascio definitivo del condono edilizio sono ammessi soltanto interventi di conservazione.

Il fatto

La vicenda in esame riguardava un provvedimento di diniego con il quale il Comune aveva negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ex art. 39 della legge n. 724/1994 relativamente al corpo B (box in lamiera) ed al corpo C (roulotte), in quanto privi del presupposto della fissità al suolo e quindi non costituenti “corpo edilizio”.

In particolare, i due manufatti erano stati spostati in posizione diversa rispetto alla situazione originaria. La domanda di condono era stata rigettata proprio a causa della diversa collocazione spaziale dei manufatti in questione, ritenuto in elemento essenziale e caratteristico dei manufatti in questione.

Il TAR ha confermato la legittimità del diniego adottato dal Comune. Decisione confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

Il principio

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il diniego si fondava su di un elemento pacifico, cioè la diversa collocazione spaziale dei manufatti in questione, come dimostra l’analisi della documentazione in atti.

Tale elemento – si legge nella sentenza – “appare dirimente alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, a mente della quale in merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso dell’immobile”.

La decisione

Nel caso di specie, la collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale. Di conseguenza, che il motivo fondante il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto.

I precedenti

Il Consiglio di Stato individua, dunque, una sorta di linea “spartiacque” per interventi ammissibili su manufatti in attesa di definizione del condono: sono ammessi solo quelli diretti a garantirne la conservazione.

Si tratta peraltro di una decisione che, come detto, si pone nel solco delle precedenti pronunce della giurisprudenza amministrativa in materia.

Si fa riferimento, tra le tante, alle sentenze dello stesso Consiglio di Stato n. 4397 del 26 giugno 2019, e n. 5284 del 6 settembre 2018.

Da tali precedenti si evince che in pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione.

Essi non possono spingersi nell’esecuzione di opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i prospetti, salvo che siano indispensabili – previa la necessaria preventiva interlocuzione con l’Amministrazione – al fine di consentire di stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità.

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