Il Consiglio di Stato interviene nuovamente in merito al condono edilizio e ampliamento volumetrico. In una recente sentenza ha stabilito infatti che in, caso di
ampliamento volumetrico di un edificio, ai fini di richiedere il condono edilizio bisogna cumulare i due parametri previsti dalla legge: quello che stabilisce il limite volumetrico in percentuale, e quello che fissa la volumetria complessiva derivante dall’intervento edilizio. (Consiglio di Stato sez. VI 24.05.2021 n. 4017).
Il caso
Il Comune di Milano aveva rilasciato un
permesso di costruire in sanatoria (ai sensi del c.d.
“terzo condono”: art. 32 D.L. n. 269/2003 e art. 2 L. regione Lombardia n. 31/2004) in favore del proprietario di un immobile. Contro il condono ha proposto ricorso un vicino di casa, controinteressato, lamentando che il Comune aveva rilasciato il condono nonostante l’ampliamento sanato avesse superato il limite massimo del 20% della volumetria originaria oppure dei 500 mc. Il Tar Lombardia accoglieva il ricorso annullando la sanatoria e precisando che il limite del 20% va calcolato sulla volumetria originaria del singolo appartamento oggetto di ampliamento.
Il Comune e il proprietario ricorrono al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR, sostenendo invece che la
legge regionale farebbe riferimento alla volumetria della costruzione originaria e non dell’appartamento oggetto dei lavori. Secondo il Comune l’aumento volumetrico andava misurato prendendo come riferimento l’intero condominio e non l’appartamento del richiedente il condono. Il proprietario dell’immobile invece sosteneva inoltre che i limiti del parametro percentuale e della volumetria massima sarebbero tra loro alternativi e non cumulativi.
Rispettare sia il limite volumetrico in percentuale che quello di aumento di volumetria massima
Punto controverso della vicenda era il concetto di “
costruzione originaria” rispetto al quale misurare gli aumenti volumetrici. Il Tar aveva usato come parametro il singolo appartamento da condonare, mentre il proprietario ed il Comune consideravano l’intero edificio condominiale.
Il Consiglio di Stato condivide l’interpretazione del TAR. Il condono infatti è una normativa di carattere eccezionale e “
di stretta interpretazione”. Considerando come parametro l’intero edificio condominiale, come avrebbero voluto i ricorrenti, e ammettendo che si possa utilizzare come criterio-limite il solo parametro percentuale (senza quello dell’aumento volumetrico massimo) si finirebbe per ammettere condoni anche per ampliamenti molto estesi.
Per il Consiglio di Stato dunque l’aumento volumetrico si misura
considerando l’unità immobiliare del richiedente il condono (e non l’intero edificio). E deve essere rispettato tanto il parametro del limite volumetrico misurato in percentuale, quanto quello che stabilisce l’aumento di volumetria massima.
Consiglio di Stato sez. VI 24.05.2021 n. 4017